Cronaca

Catcalling o “molestie di strada”, perché non è reato in Italia? Le risposte dell’avvocato Adriano Bazzano

ITALIA – Il termine “catcalling” fa letteralmente riferimento al verso con cui si richiama l’attenzione di un gatto. La tipica situazione si configura per strada e, nella maggior parte dei casi, vede come protagonista una donna che si sente apostrofare in modi più o meno volgari con apprezzamenti, fischi e commenti espliciti sul proprio aspetto fisico, abbigliamento o atteggiamento. Sarebbe, tuttavia, scorretto escludere a priori che anche un uomo possa esserne vittima.

Recentemente, il fenomeno è tornato al centro di un acceso dibattito proprio dopo un post Instagram di Aurora Ramazzotti che denunciava pubblicamente le molestie subite in strada.

Catcalling: non solo a sfondo sessuale

Ai microfoni di NewSicilia è intervenuto l’avvocato penalista del Foro di Catania, Adriano Bazzano, per spiegarci perché non siamo davanti a un’ipotesi di reato e per illustrarci i mezzi di tutela che l’ordinamento giuridico offre alle donne vittime di catcalling.

Quello di cui parliamo è un genere di molestie di strada che suscita nelle vittime un turbamento in grado di determinare in chi le riceve un vero e proprio senso di colpa, come se il motivo per cui vengono importunate dipendesse dal loro modo di vestirsi, atteggiarsi o comunque dalla loro fisicità. Le vittime di questo tipo di molestia percepiscono le attenzioni rivoltegli come mercificazione della propria persona che viene ridotta solamente a un corpo, oggetto di becero desiderio sessuale“, specifica preliminarmente.

Inoltre: “Va, tuttavia, specificato che le molestie di strada non riguardano esclusivamente azioni o commenti a sfondo sessuale, ma possono includere anche insulti omofobici, transfobici e altri commenti che fanno riferimento a etnia, religione, classe sociale e disabilità, riflesso del sentimento discriminatorio radicato nella società“. Un fenomeno, quindi, ad ampio spettro che si può configurare in diversi modi ma che genera malessere in chi ne è vittima.

La situazione a livello comunitario

In molti Paesi le molestie di strada sono o potrebbero diventare reato, anche se il percorso è solo all’inizio. Per esempio, a livello comunitario, nel 2018, in Francia il presidente Macron ha varato un disegno di legge che dichiara il “catcalling” una vera e propria molestia, che nulla ha a che vedere con un tentativo non ricambiato di corteggiamento.

La norma configura un vero e proprio reato che consiste “nell’imporre a una persona osservazioni o comportamenti di natura sessuale o sessista che ledano la dignità di tale persona in ragione del loro carattere degradante o umiliante, o che creino situazioni intimidatorie, ostili o offensive“. Gli autori possono essere soggetti a multe fino a 750 euro, con mora per comportamenti più aggressivi o violenti.

Catcalling e molestie: differenze

Diciamo subito che, in Italia, il catcalling non è ancora considerato una fattispecie di reato. Come si può considerare tale situazione dal punto di vista giuridico? L’avvocato Bazzano sul punto: “In mancanza di fattispecie incriminatrici ad hoc, si potrebbe pensare di inquadrare tali comportamenti all’interno dell’articolo 660 codice penale ‘molestia o disturbo alle persone’. La norma de qua prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, venga punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro“.

La norma è diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati. L’interesse privato individuale riceve, dunque, una protezione soltanto riflessa, infatti il reato è procedibile d’ufficio, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate (Cass. 18216/2019)“, specifica.

Inoltre: “Non è configurabile il reato di molestia o disturbo previsto dall’articolo 660 se vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, vale a dire che la fattispecie in oggetto non è integrata qualora la persona offesa risponda. Dunque, l’articolo 660 del codice penale, differisce dal fenomeno del catcalling perché il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico e solo indirettamente la tranquillità del privato; inoltre, pur punendo le condotte di molestia o disturbo, queste non sono elementi sufficienti affinché si configuri il reato di cui all’art. 660 c.p.“.

Infatti: “Ai fini della configurazione della fattispecie de qua, il comportamento penalmente rilevante deve essere petulante, ossia deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva, arrogante invadenza e intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. Il reato consiste quindi in una condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita relazionale. Dal punto di vista soggettivo richiede il dolo specifico, ossia la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà“.

La norma francese che configura il reato di catcallingva oltre la configurazione di cui all’articolo 660 del nostro codice penale, in quanto inquadra come fattispecie di reato l’osservazione verbale in sé poiché lesiva della dignità della persona offesa, che viene umiliata, degradata o, nei casi peggiori, intimidita“.

Catcalling come forma di stalking?

Secondo quanto considerato dal nostro intervistato, altro reato nel quale potrebbe essere inserito il fenomeno del catcalling, nelle sue manifestazioni più aggressive e violente, è quello di cui all’articolo 612-bis codice penale, ossia lo stalking.

La norma statuisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.

L’avvocato Adriano Bazzano ha poi meglio sottolineato: “In questo caso il bene giuridico tutelato è la libertà personale e morale della persona offesa ma, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie, è necessaria la reiterazione dei comportamenti penalmente rilevanti, trattandosi di reato abituale“.

Peraltro: “Nella costruzione della fattispecie incriminatrice il grave e perdurante stato di ansia e di paura è un elemento necessario perché venga integrato l’illecito di atti persecutori, mentre nel caso del catcalling questa sensazione si manifesterebbe nella vittima immediatamente dopo il verificarsi della molestia di strada“.

Perché in Italia non è reato?

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è chiaro dunque il motivo per il quale oggi in Italia il catcalling non integra ancora nessuna fattispecie di reato e risulta improprio considerarlo come molestia o atto persecutorio.

Esiste una evidente zona di ombra tra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone e il delitto di atti persecutori che rischia di lasciare prive di tutela vittime che, giorno dopo giorno, sono costrette a subire, silenti, gli inopportuni commenti di maleducati molestatori“, spiega l’avvocato Bazzano.

L’intervento della Cassazione

Nonostante le varie difficoltà di inquadramento giuridico del catcalling, non bisogna dimenticare che in alcune, seppure limitate occasioni – ossia nelle ipotesi in cui il comportamento veniva reiterato nel tempo – la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’integrazione dell’ipotesi di cui all’articolo 660 codice penale nel caso di ‘corteggiamenti non graditi’“, aggiunge.

In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che “integra l’ipotesi di molestia ex articolo 660 codice penale l’insistente comportamento, prolungato nel tempo, di chi ‘corteggia’, in maniera non gradita, una donna, seguendola in strada (sì da costringere costei a cambiare abitudini), essendo tale condotta rivelatrice di petulanza, oltre che di biasimevole motivo“.

In tali circostanze il “corteggiamento” consisterebbe in una vera e propria molestia sessuale, ossia una forma particolare di molestia punita come contravvenzione dall’articolo 660. Giova ricordare che la molestia sessuale è ad ogni modo “cosa diversa dall’abuso sessuale sia pure nella forma tentata, giacché prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. In definitiva, coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale […]“.

“Una strada ancora lunga”

In conclusione: “Tralasciando le sporadiche occasioni in cui è stato possibile muovere un rimprovero penale nei confronti degli autori del catcalling, sembra essere ancora lunga la strada che porterà ad attenzionare un fenomeno come quello in esame che, sebbene ancora sia ritenuto dai molti non meritevole di tutela penale, lascia nell’animo delle vittime quel senso di inquietudine e paura che non permette loro di camminare tranquillamente da sole per strada“.

L’avvocato Adriano Bazzano prosegue il suo discorso: “Alla base delle relazioni umane c’è il consenso e, quando questo viene a mancare, non può non ritenersi lesa la libertà di autodeterminazione della vittima. Pertanto, a mio avviso, una tutela maggiormente specifica sarebbe necessaria, tuttavia, non introducendo un nuovo specifico reato, ma specificando meglio, ampliandola, la condotta punita dall’art. 660 c.p. in modo tale da ricomprendere quello che tecnicamente si definisce catcalling. Per gli episodi più gravi, invece, a seconda dei casi e delle caratteristiche specifiche, si potrebbe rientrare nella fattispecie astratta di stalking“.

Sarebbe, quindi, necessario attenzionare il fenomeno del catcalling, ponendolo al centro di un dibattito per tutelare in toto le donne protagoniste silenziose di condotte che danneggiano inevitabilmente la loro tranquillità.

Proprio a tal proposito, domani interverrà ai microfoni di NewSicilia la psicologa Ines Catania per completare l’analisi del catcalling da un’altra prospettiva, altrettanto significativa.

Dalila Di Costa

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Dalila Di Costa
Tag: Catcalling Codice Penale Evidenza Fenomeno Insulti Intervista Italia Molestie Molestie di strada Reato Spiegazione Stalking Vittime

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