ITALIA – L’avvio della campagna vaccinale ha aperto indubbiamente delle questioni da dibattere per evitare di incorrere in futuro in spiacevoli equivoci che potrebbero mettere a serio rischio la riuscita della somministrazione di massa del vaccino anti Covid. La più pressante riguarda l’obbligo o meno di vaccinazione, il quale non è previsto al momento per legge, ma potrebbe sorgere in situazioni lavorative. Per affrontare meglio l’argomento, Pietro Ichino, giurista esperto di diritto di lavoro, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Secondo le sue parole, un dipendente può essere licenziato se si rifiuta di sottoporsi al vaccino.
Ichino ha spiegato che in molte situazioni è previsto rendere obbligo il vaccino. L’esperto, in tal senso, si è appellato all’articolo 2.087 del Codice Civile, che “obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”. Dunque, si può rifiutare la vaccinazione, ma se tale rifiuto mette a rischio la salute di altre persone “il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro“, ha precisato Ichino.
Il datore di lavoro, secondo quanto dichiarato, non solo può imporre al dipendente di fare il vaccino, ma incerti casi “deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie? per esempio i medici e gli infermieri? Diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso“.
Il giurista ha concluso il suo intervento spiegando a cosa il datore di lavoro può appellarsi. “Finché c’è un rischio apprezzabile di contagio, il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree, i titolari di ristoranti, o di supermercati. Per imporlo in azienda basta l’articolo 2087 del codice civile“.
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