Il reato di incendio boschivo: rischi e sanzioni

Il reato di incendio boschivo: rischi e sanzioni

Abbiamo tristemente assistito, in questa torrida estate che volge ormai alle ultime battute, ad innumerevoli incendi boschivi, soprattutto nel nostro territorio, che hanno prodotto danni incalcolabili alla vegetazione siciliana e spesso, provocato notevoli rischi e danni alle abitazioni e all’incolumità delle persone.

Tra il mese di maggio e il 26 luglio sono andati in fumo 72.039 ettari di superfici boschive, il 96,1% della superficie bruciata quest’anno. Sommati ai 2.926 ettari (3,9% del totale) bruciati nel periodo invernale, in questi sette mesi del 2017 le fiamme hanno divorato 74.965 ettari di superfici boschive: in proporzione, è come se fosse andata in fumo solo quest’anno, una superficie grande per 3 volte l’intera Sicilia!

Dati spaventosi, che diventano disarmanti se si riflette sulla distruzione di una risorsa naturale cosi importante come la macchia mediterranea e che innescano altrettanta rabbia nei confronti di chi commette atti infausti del genere, come quello di appiccare un incendio boschivo.

Sappiamo tutti infatti, che l’incendio boschivo per autocombustione è quasi da considerarsi una legenda metropolitana, utilizzata in alcuni casi per trovare una qualche forma di giustificazione a comportamenti feroci di piromani, che non possono avere invece alcuna giustificazione.

Spesso si spiegano con l’uso pastorale di considerare il fuoco quale mezzo per procurarsi nuovo pascolo o, nel caso dei contadini, per rigenerare la fertilità del terreno. Nel resto dei casi, l’incendio doloso si lega quasi sempre a interessi speculativi legati all’edilizia, ma non solo: in alcune regioni il numero di incendi crea o conferma assunzioni di operai precari. Abbiamo visto come, purtroppo, non capiti raramente che ad accendere un rogo siano stati proprio coloro che erano pagati per spegnerlo.

La domanda dunque a cui oggi dobbiamo rispondere è: cosa rischia un piromane e come viene sanzionato?

Il reato di incendio boschivo, introdotto con legge 353 del 2000 e riportato all’articolo 423 bis del nostro codice penale, stabilisce che: “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.”

Un reato dunque che prevede già di per sé la pena della reclusione con sanzioni anche aspre (reclusione fino a 10 anni), con determinazione della pena che verrà a determinarsi in base alle caratteristiche oggettive dell’incendio: vastità delle proporzioni, difficoltà circa il suo spegnimento e danni arrecati a cose e/o persone, saranno elementi essenziali per determinare l’entità definitiva della pena.

A tale sanzione, già molto grave, si possono aggiungere le aggravanti specifiche per tale reato, ossia se dall’incendio ne derivano lesioni o morte di una o più persone: in tal caso, il piromane risponderà anche dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, aggravando ancor di più la propria posizione giuridica.

Tutto ciò chiaramente, al netto di ogni richiesta risarcitoria che quasi certamente verrà formalizzata in corso di procedimento penale, da una o più parti civili che si costituiranno in giudizio per chiederne il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Un reato dunque molto serio, che espone il piromane a sanzioni pesanti, sia penali che risarcitori nonché, cosa che ritengo ben più grave, alla indelebile macchia morale che porterà sulla propria coscienza e su quella di tutti coloro che non hanno denunciato alle autorità competenti l’accaduto.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella