Il diritto di visita dei genitori separati dopo il 4 maggio 2020

Il diritto di visita dei genitori separati dopo il 4 maggio 2020

L’emergenza sanitaria e la compressione del principio di bigenitorialità

L’emergenza sanitaria ha compresso, in maniera evidente, l’esercizio di diritti fondamentali per il cittadino, come la libertà di movimento o di esercizio dell’attività lavorativa e d’impresa.
Anche in ambito di separazioni e divorzi, un aspetto molto delicato riguarda la legittimità degli spostamenti dei genitori separati con figli minori e la possibilità di garantire, anche durante il periodo del Coronavirus, una frequentazione adeguata con entrambe le figure genitoriali.

È assolutamente necessario infatti, anche in tale difficile periodo, che i rapporti tra figlio e genitore non vengano alterati o del tutto interrotti, in quanto gravemente nocivi tali comportamenti soprattutto per la crescita dei figli minori di età.

Vi è, inoltre, l’esigenza di tutelare i genitori stessi da possibili sanzioni, in un quadro normativo apparso da subito poco chiaro.

Il quadro normativo attuale

Con il nuovo dpcm entrato in vigore giorno 4 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, si è stabilito al suo art. 1 che sono consentitigli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine”.
Già però nei chiarimenti del dpcm precedente, quello del 9 marzo 2020, lo stesso Governo aveva risolto tale aspetto, statuendo che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Recentissime però anche pronunce di Tribunali che hanno letteralmente vietato il diritto di visita al genitore non collocatario, come il Tribunale di Napoli, che il 26 marzo 2020, si è pronunciato ritenendo che, nell’attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite non potesse più prevedere gli spostamenti dei minori, né, di fatto, le frequentazioni presso il domicilio del genitore collocatario. Accogliendo l’istanza di sospensione avanzata dalla madre collocataria, il Tribunale partenopeo ha disposto che la frequentazione genitori-figli fosse assicurata con colloqui da remoto mediante videochiamata.

La situazione attuale

Nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale lo scorso 2 aprile si legge: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori“.

Sono quindi consentiti gli spostamenti tra Comuni diversi, ai fini dell’esercizio del diritto di visita cosi come stabilito dal Giudice in apposito provvedimento di separazione o divorzio.

In conclusione…

Si ritiene pertanto legittimo, allo stato attuale, lo spostamento del genitore non collocatario presso la residenza del figlio minore ai fini dell’esercizio del diritto di visita stabilito dal Giudice in sede di separazione o divorzio, pur sempre nel rispetto del principio di distanza interpersonale e utilizzo di mascherine. Il rispetto di tali accorgimenti, oltre che di buon senso, è certamente utile, oltre che obbligatorio,per non vanificare gli sforzi sostenuti da tutti noi fino a questo momento e, soprattutto, uno strumento di tutela del diritto alla salute personale e dei propri cari.