Il danno al paziente lo paga direttamente l’assicurazione del medico? L’originale soluzione di un Tribunale

Il danno al paziente lo paga direttamente l’assicurazione del medico? L’originale soluzione di un Tribunale

Fino a non molto tempo fa, era luogo comune che i pazienti che avessero subito un danno da responsabilità medica non potessero agire in sede di consulenza tecnica preventiva direttamente nei confronti dell’assicurazione per chiedere il risarcimento loro spettante.

Si osservava, in particolare, che non essendo stati ancora emanati gli indispensabili decreti attuativi della recente Legge Gelli Bianco, che devono determinare i requisiti minimi delle coperture obbligatorie, le assicurazioni non potessero esser mai convenute in modo diretto dai pazienti danneggiati.

A scalfire tale convinzione ci ha pensato di recente un’originale decisione del Tribunale di Busto Arsizio che con la recentissima ordinanza del 18.01.2021   ha accolto la domanda di risarcimento del danno da responsabilità medica avanzata da una donna   nei confronti dell’impresa assicuratrice di uno studio medico. 

 I fatti

In giudizio la donna lamentava di essere stata vittima di un caso di malpractice medica e conveniva in giudizio ex art. 696 bis cpc   sia lo studio odontoiatrico di cui era stata paziente, che l’impresa assicuratrice di quest’ultimo, chiedendo i danni.

Orbene, il previo ricorso allo strumento di cui all’art. 696 bis cpc   in caso di responsabilità sanitaria è imposto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 24 del 08.03.2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco): chi intende esercitare un’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, deve proporre prima un   ricorso ex art. 696 bis.

Il giudice può espletare infatti una consulenza tecnica in via preventiva volta ad accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. 

Ebbene, l’impresa assicuratrice convenuta in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo al giudice di essere estromessa dal processo. 

Motivo? L’azione diretta nei suoi confronti di risarcimento del danno è subordinata, sia nella fase di merito che in sede di consulenza preventiva, all’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall’art. 10 della Legge Gelli-Bianco, che dovranno stabilire i requisiti delle coperture obbligatorie. Decreti che, al momento, non sono ancora vigenti.

Il Tribunale di Busto Arsizio, però, è stato di diverso avviso e, sovvertendo gli ultimi orientamenti della giurisprudenza milanese, ha accolto la domanda della ricorrente

Le motivazioni affondano nella disposizione di cui al comma 4 dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco che stabilisce che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che devono formulare un’offerta di risarcimento dei danni o comunicare i motivi per cui non intendono formularla.

Ergo, l’impresa assicuratrice non può essere estromessa dal processo.

Non solo. Con riferimento alla questione dei decreti attuativi, il Tribunale cita l’art. 12 della Legge Gelli-Bianco. 

Tale norma prevede espressamente che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all’esercente la professione sanitaria di cui all’art. 10 della stessa legge.

Vero è che  il richiamo all’art. 10, che prevede la futura emanazione dei decreti attuativi in tema di copertura assicurativa, sembrerebbe escludere l’azione di risarcimento nei confronti dell’impresa assicuratrice in assenza di tali decreti, tuttavia, l’art. 12 esordisce con l’inciso “fatte salve le disposizioni dell’art. 8”, che è proprio quello che prevede l’obbligatoria partecipazione delle imprese di assicurazione ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva.

Pertanto, tale clausola di salvezza conferma la necessaria partecipazione al processo dell’assicurazione.