Guidare o alzare il gomito?

Guidare o alzare il gomito?

Le feste natalizie sono foriere di reunion familiari e spesso sono condite da grandi abbuffate, innaffiate da buon vino, amari, grappini, wisky e altri alcolici. Le tavolate natalizie ormai sono radicate nelle nostre tradizioni, in questi momenti si rivedono i parenti, si vivono momenti familiari intimi e, diciamolo, si sta in allegria. Ebbene lo stare in allegria, nobilissimo sentimento, potrebbe determinare qualche brutto scherzo, soprattutto se, a fine pranzo o cena, ci si pone alla guida anche soltanto per raggiungere casa. Infatti se malauguratamente ci si imbatte in qualche posto di controllo delle Forze dell’Ordine si potrebbe essere invitati al cosiddetto “soffio” per l’alcoltest. Allora è meglio che l’utente della strada conosca bene le conseguenze delle “feste”.

Andiamo per ordine.

L’art. 186, co. 1, c.d.s. prescrive il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Lo stato di ebbrezza è rinvenibile nell’ipotesi di alterazione psicofisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche, che riduce i riflessi e la capacità di padronanza del veicolo che viene utilizzato. A livello generale, l’utilizzo di bevande alcoliche in una certa quantità crea problemi di tipo visivo, con riduzione della visione laterale e della capacità di adattamento a condizioni notturne, rallenta i tempi di reazione, rendendo difficoltosa la coordinazione dei movimenti, riduce drasticamente la concentrazione e inibisce la capacità di giudizio, al punto da sopravvalutare le proprie capacità rispetto a situazioni di vario genere. Gli studi medici ritengono che gli effetti dell’assunzione di alcol etilico, contenente etanolo, si manifestano entro un arco temporale di 15-20 minuti circa dall’assunzione della bevanda alcolica. Gli effetti si manifestano in modo diverso in considerazione del fatto che rilevano il peso, l’età, il sesso, le condizioni fisiche dei soggetti e le modalità di assunzione della bevanda alcolica.

Considerata la soglia minima prescritta dall’art. 186 c.d.s., – ossia 0,5 grammi per litro (g/l) -, un soggetto può assumere al massimo tanti grammi di alcol quanto è il suo peso in chilogrammi, moltiplicato per 0,5.

La ratio dell’art. 186 c.d.s. consiste nell’evitare che si vengano a creare situazioni di pericolo che potrebbero concretizzarsi in un danno a persone o a cose: per questo motivo, i termini utilizzati dalla disposizione sono stati spesso interpretati in senso lato dalla giurisprudenza al fine di far rientrare casi che, a primo impatto, potrebbero esulare da tale disposto. Il termine “bevande alcoliche” è stato inteso come un termine generico, in cui è possibile far rientrare non solo bevande alcoliche in senso stretto, come cocktail e drink vari, ma anche i farmaci che annoverano una sostanza alcolica tra gli eccipienti. La suddetta ratio richiede di far ricadere nella fattispecie in parola tutti i conducenti di veicoli che si trovino in condizione di circolare, essendo ogni veicolo potenzialmente idoneo a provocare un pericolo quando viene condotto in stato di alterazione psicofisica.

Inoltre, come è stato affermato dalla giurisprudenza, la guida sotto l’influenza dell’alcol prescinde dall’attualità della condotta, nel senso che integra la fattispecie non solo l’atto di condurre un veicolo in condizioni psicofisiche alterate, ma anche la permanenza passiva all’interno del veicolo in sosta se sussiste la prova che il veicolo ha circolato in precedenza e il conducente era in stato di ebbrezza al momento dell’utilizzo del veicolo. Il verbo “guidare”, di cui al co. 1, è passibile di un’ampia interpretazione, per cui è possibile ricondurre a tale fattispecie condotte variegate: ad esempio, la Cassazione ha confermato la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza per un soggetto ebbro che aveva condotto a mano un ciclomotore su una carreggiata, in quanto la “guida” può avvenire anche in modalità diverse rispetto a quella ordinariamente richiesta per la conduzione del particolare veicolo a cui si fa riferimento. Ai fini dell’applicazione dell’art. 186 c.d.s. è irrilevante la distanza che il conducente percorre con il veicolo.

La guida in stato di ebbrezza non rappresenta sempre reato, ma solo nelle ipotesi più gravi. Il legislatore fa dipendere la gravità delle sanzioni dalla quantità di alcol rilevata nel conducente attraverso l’etilometro oppure mediante un prelievo di sangue. Se il tasso alcolemico rilevato va da 0,5 g/l a 0,8 g/l, non si parla ancora di reato e la sanzione amministrativa, anche se piuttosto severa, non ha carattere penale. Questo significa che il conducente non dovrà presentarsi in tribunale per il relativo procedimento.
Siamo invece in presenza di un illecito penale quando il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l.

In presenza di determinate condizioni l’automobilista, anche se ha commesso reato, può evitare le pene più severe e ottenere la loro conversione in lavori di pubblica utilità.

La Corte di Cassazione ha chiarito più di una volta che anche il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest da parte dell’automobilista fermato per un controllo, costituisce reato. Per evitare di incorrere in sanzioni prima ancora degli accertamenti, l’automobilista ha la facoltà di avanzare la richiesta di farsi assistere da un legale. L’avvocato guiderà quindi il conducente verso le decisioni per lui più convenienti, anche se dovesse risultare responsabile di un sinistro stradale.

L’art. 186 c.d.s. distingue tre ipotesi in cui possono essere effettuati gli accertamenti necessari, i quali vengono condotti da soggetti diversi e tramite modalità diverse:

  • prove preliminari ex 186, co. 3, c.d.s.: gli Organi di Polizia Stradale “possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”; tali accertamenti incontrano due limiti dal momento che lo stesso comma richiede il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica. Tali valutazioni sono a discrezione degli Organi di Polizia stradale e hanno carattere preventivo e strumentale rispetto agli ulteriori accertamenti relativi al tasso alcolemico, previsti dal co. 4: questi ultimi possono essere realizzati a condizione che i primi abbiano dato esito positivo, altrimenti gli agenti di Polizia stradale non avrebbero elementi utili per motivare gli accertamenti più approfonditi;
  • accertamenti approfonditi ex 186, co. 4, c.d.s.: quando le prove preliminari abbiano dato esito positivo o in ogni caso di incidenti o quando gli agenti preposti abbiano un motivo di sospettare che un conducente sia in stato di alterazione psicofisica, gli Organi di Polizia stradale possono verificare la sussistenza dello stato di ebbrezza avvalendosi della strumentazione e delle procedure ex art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del c.d.s., ossia l’etilometro, e gli agenti possono condurre gli accertamenti anche presso il più vicino ufficio o comando;
    – accertamento condotto da strutture sanitarie ex 186, co. 5, c.d.s.: quando i conducenti siano coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato dalle strutture sanitarie di base o da quelle accreditare, su richiesta degli Organi di Polizia stradale e a prescindere dal consenso dell’interessato.
    Il conducente ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e di farsi assistere, poiché l’alcoltest rientra negli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria, ma nel caso in cui gli agenti legittimati ritengano di procedere agli accertamenti preliminari non sono tenuti all’obbligo di dare avviso di detta facoltà; al contrario, nei casi di accertamento approfondito da parte degli stessi agenti o della struttura sanitaria, su richiesta degli agenti, il soggetto ha il diritto di essere avvisato, altrimenti può far valere la nullità dei test fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
    Si può comprendere come detta facoltà possa essere utilizzata quale pretesto per dilungare i tempi, con l’intento di permettere al corpo di smaltire la sostanza alcolica.
    Nello specifico, per quanto concerne le sanzioni conseguenti all’accertamento dello stato di ebbrezza, chiunque superi il limite consentito per guidare sarà soggetto a una serie di conseguenze particolarmente negative:
  • da 0,5 a 0,8 g/l è prevista una multa variabile da 532 a 2.127 €, associata alla sospensione della patente da tre a sei mesi.
  • se si supera il valore di 0,8 g/l, inoltre, si entra nel penale; oltre all’ammenda (da 800 a 3.200 €) e alla sospensione della licenza di guida (da 6 mesi a 1 anno), si rischia l’arresto fino a un massimo di 6 mesi.
  • per chi alza l’asticella al di sopra del valore di 1,5 g/l, la pena è ancora più grave; multa da 1.500 a 6.000 €, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiabile nel caso in cui la vettura appartenga a una persona estranea a chi ha commesso il reato). La macchina, inoltre, può essere sottoposta al sequestro preventivo, che può sfociare nella confisca se la sentenza di condanna viene emessa nei confronti del trasgressore. Se quest’ultimo commette più infrazioni di questo tipo nell’arco di due anni, la patente verrà anche definitivamente revocata.

Anche se inizialmente affermato che il limite legale per la guida sotto l’effetto di alcolici è di 0,5 g/l, esistono alcune categorie di conducenti che sono tenuti a mettersi al volante solamente in condizioni sobrie, quindi con un tasso alcolemico nel sangue pari a zero: neopatentati e giovani automobilisti con meno di 21 anni; conducenti professionali che effettuano un’attività di trasporto cose (ad esempio gli autotrasportatori) o persone (autisti di autobus, pullman); conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate (autocarri e rimorchi annessi) o autoarticolati, autosnodati, autobus destinati al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

In conclusione, se non si rientra nelle categorie che devono per forza rimanere sobrie alla guida quanto e cosa è possibile bere per essere in regola con le disposizioni del Codice della Strada?

Si tratta di una domanda a cui è difficile rispondere, perché entrano in gioco diversi valori soggettivi che variano da persona a persona: peso, età, sesso, alimentazione, velocità del metabolismo, costituzione fisica, capacità di assorbimento e smaltimento dell’alcool.

In ogni caso, il nostro consiglio è uno solo: fate come Nico Rosberg, Campione del Mondo di Formula 1 nel 2016, durante la pubblicità della Heineken. Se volete bere, non guidate!