Giuseppe Signori, da mito del calcio a “losco” imputato. Un calvario di 10 anni per l’ex campione della nazionale italiana assolto con formula piena

Giuseppe Signori, da mito del calcio a “losco” imputato. Un calvario di 10 anni per l’ex campione della nazionale italiana assolto con formula piena

ITALIA – Con la sentenza del Tribunale di Piacenza l’ex calciatore Giuseppe Signori è stato dichiarato innocente con formula piena. Era accusato di aver influenzato il risultato di un match del 2 ottobre del 2010.

La nota della Figc

A conclusione dell’iter processuale della giustizia ordinaria, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Giuseppe Signori in relazione alla sanzione della preclusione definitiva irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva. L’ex calciatore della Nazionale, vice campione del mondo nel 1994, nel 2011 era stato sanzionato con cinque anni di squalifica con preclusione da qualsiasi categoria o rango della Federazione nell’ambito di un’inchiesta legata al Calcio Scommesse”.

Spesso, nelle domande, con una attenta analisi priva di pregiudizi, possiamo trovare tutte le risposte, se si ha la pazienza di ascoltarle. Dedico a questa vicenda le mie domande.

Devo iniziare da quel “ha concesso la grazia” che, al di là dei pragmatismi procedurali, appare subito una scelta stilistica infelice.

Cosa significa concedere la grazia?

Nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte, con o senza condizioni, oppure è sostituita con una pena meno grave. Più in generale, diremmo che la concessione della grazia attenga ad un atto di perdono verso chi si è reso responsabile di un comportamento deprecabile, condannabile, censurabile ecc. Un gesto di magnanimità. È corretto parlare di “grazia” nei confronti di chi non ha commesso alcuna irregolarità, ma anzi ne è stato vittima?

Cosa significa affrontare una accusa infondata?

Subire un processo penale ingiusto, leggere alcuni giornali, ascoltare certi programmi televisivi e radiofonici che con un “tam tam” incessante raccontano dettagli osceni e scabrosi del tuo presente, del tuo passato. Si insinuano, viscidi, nel privato, distruggono la tua immagine, la tua serenità, quella delle persone che ami, offuscano irrimediabilmente la dignità dell’uomo.

Cosa si intende per “Gogna Mediatica”?

Un buon vocabolario ci suggerirà che la gogna mediatica è l’esposizione al pubblico disprezzo che colpisce personaggi messi al centro dell’attenzione dai mezzi di informazione, per via di reati soltanto ipotizzati o non sanzionati da una sentenza di tribunale. È sufficiente? Probabilmente, il buon vocabolario con la suddetta definizione ha saggiamente assolto al suo dovere, tuttavia resta un coacervo di lerciume che merita di essere
raccontato. Perché in Italia abbiamo, tra i tanti, un problema di apprensione culturale delle tematiche giuridiche, che si trasforma in voluttuosa curiosità quando la vittima è lontana dalla nostra percezione.

Statistica

Dal 1991 al 31 dicembre 2020 gli “errori giudiziari” sono stati 29.659: in media, poco più di 988 l’anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri: 869.754.850 euro e spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila euro l’anno. Nel 2020 si registrano un leggero calo, rispetto al 2019, delle ingiuste detenzioni, i casi sono stati 750, per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 36.958.648,64 euro. Rispetto all’anno precedente, si assiste a un netto calo sia nel numero di casi (- 250) sia nella spesa.

La flessione non è purtroppo un segnale di un cambio di passo virtuoso ma si spiega con il rallentamento dell’attività giudiziaria, causa Covid19, delle Corti di Appello chiamate a decidere sulle domande di riparazione (FONTE: Errorigiudiziari.com).

In Italia, nel nostro sistema penale, esiste un problema di rispetto delle Garanzie minime?

Scrive Luigi Ferrajoli: “È infatti sul terreno penale che il garantismo è nato, nella cultura giuridica italiana progressista degli anni settanta ed ottanta, quale replica alla legislazione e alla giurisdizione dell’emergenza che in quegli anni ridussero il già debole sistema delle garanzie del corretto processo. In questo senso, il garantismo si collega alla tradizione classica del pensiero penale liberale. Ed esprime l’istanza, che fu propria dell’illuminismo giuridico, della minimizzazione di quel ‘terribile potere’, come lo chiamò Montesquieu, che è il potere punitivo, attraverso la sua rigida soggezione al diritto: precisamente attraverso la soggezione alla legge del potere penale giudiziario e attraverso la soggezione a norme costituzionali del potere penale legislativo”.

Tornando al nostro incipit, la FIGC decide di concede la grazia al sig. Beppe Signori e la sensazione che si tratti di una riabilitazione, in tutti i casi, tardiva offre diversi spunti di riflessione, sia in tema giuridico, che sportivo. A 10 anni esatti dalla umiliazione del coinvolgimento nella vicenda del Calcio Scommesse, oggi il sig. Giuseppe Signori, assolto definitivamente dalla giustizia ordinaria, può tornare ad avere ruoli nel mondo del calcio, che però non si impegna a sufficienza per restituire la dignità perduta ingiustamente, per troppo tempo.

Questa vicenda, come tantissime altre, fa emergere gli atavici problemi della giustizia:

  1. la ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione), senza la quale, tra l’altro, la sospensione dei termini di prescrizione dopo le sentenze di primo e secondo grado appare un indebito ampliamento delle storture giudiziarie;
  2. la necessità della centralità del dibattimento e non più delle indagini, non solo le indagini preliminari, ma sovente di polizia, in ossequio a quel “principio di non dispersione dei mezzi di prova” che mostra di restare ancorato a quel sistema inquisitorio che si racconta di aver ormai abbandonato;
  3. l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 della Costituzione);
  4. l’impugnabilità di sentenze assolutorie da parte del pm per far dichiarare l’interdizione di coloro che sono stati assolti, troppo spesso al di quà di ogni ragionevole dubbio (art. 533 codice di procedura penale);
  5. la simmetricità delle carriere giudicanti e requirenti, madre di tutte le disfunzioni giudiziarie, dei processi iniqui e infiniti, dei massacri giudiziari conclusi con un nulla di fatto.

L’empirismo suggerirebbe di trarre vantaggio e insegnamento da tutte queste vicende, eppure pare prevalga un immobilismo giudiziario che assume ogni giorno di più i tratti tipici dell’autolesinismo.

Avv. Alessandro Numini