Il divorzio breve: bastano sei mesi per sciogliere il matrimonio

Il divorzio breve: bastano sei mesi per sciogliere il matrimonio

Da ormai 2 anni, il divorzio breve anche in Italia è divenuto realtà, suscitando non poche polemiche e indignazione da parte soprattutto di coloro che continuano a sostenere l’estrema semplicità con cui ormai sia possibile rompere il vincolo coniugale. Ad oggi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che prima poteva essere richiesto da uno dei coniugi non prima di 3 anni dalla separazione, oggi può essere ottenuto dopo soli 12 mesi per la separazione giudiziale o 6 mesi per quella consensuale, a prescindere dalla presenza o meno di figli all’interno della coppia.

Divorzio breve: cos’è?

Il divorzio innanzitutto è lo step successivo e ultimo alla separazione dal coniuge, ossia la possibilità di poter vivere separatamente, stabilendo autonomamente, se consensuale, tutti gli aspetti economici e relativi ai figli (diritto di visita, mantenimento e casa coniugale) oppure, delegando tali decisioni al Giudice incaricato, attraverso la separazione giudiziale e qualora l’accordo tra le parti non sia stato possibile.

Per calcolare il termine dei 12 mesi o 6 mesi, occorre partire dalla data in cui si è svolta o si svolgerà la prima udienza di comparizione dei coniugi difronte al presidente del Tribunale, in quanto passo obbligatorio sia per la separazione consensuale che giudiziale. Tali termini in realtà, vengono ad essere notevolmente diluiti dai tempi tecnici della Giustizia italiana, che fisserà, nella migliore delle ipotesi, la prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale non prima di 6 mesi dal deposito del ricorso.

Oltre alla forma tipica del ricorso e quindi del necessario intervento giudiziario sia in caso di consensuale che giudiziale, è possibile ottenere il divorzio anche con altre 2 forme, molto più snelle ma egualmente efficaci:

– accordo di negoziazione assistita: atto formale scritto, che viene presentato al pubblico ministero dopo 6 mesi dall’accordo di separazione. In questo caso, i coniugi devono essere rappresentati da avvocati diversi che hanno l’obbligo di trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni.
– Divorzio breve in Comune: anche in questo caso è possibile separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e divorzio davanti al sindaco, solo se non ci sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti o che necessitano di tutela. Anche in questo caso servono almeno 6 mesi di separazione.

In ogni caso, trattandosi di un passo cosi importante per la sorte del proprio matrimonio, del rapporto con i figli nonché patrimoniale, è sempre opportuno consultarsi con un avvocato che sappia predisporre, caso per caso, quale sia la soluzione migliore da applicare per ottenere un risultato soddisfacente per il coniuge assistito, per i figli e per il patrimonio personale!