Consumi “presunti” di gas più alti di quelli reali: come difendersi?

Consumi “presunti” di gas più alti di quelli reali: come difendersi?

Capita spesso a tantissime famiglie che utilizzano il gas nelle case di abitazione, di ricevere fatture relative a tale servizio con evidenti sproporzioni rispetto al prodotto effettivamente consumato. A volte addirittura capita che case disabitate, ove non sia stato comunicato tempestivamente l’avvenuto sgombero, si ritrovino a dover pagare fatture per consumi “presunti” ma in realtà mai percepiti.
È una procedura questa, utilizzata sistematicamente dai fornitori di gas ed energia elettrica che, non avendo la possibilità di verificare costantemente il consumo effettivo della materia, applicano dei consumi “presuntivi”, calcolando il nucleo familiare e genericamente, il consumo medio applicabile al singolo caso. Essendo dunque calcoli solo presuntivi, possono essere spesso anche ben lontani da quelli reali.
Le società di fornitura, utilizzano come mezzo per evitare tale grossolana procedura, la richiesta di autolettura da parte del cliente, come anche l’invio periodico di un tecnico che annoti i consumi reali. Ma spesso, vuoi per dimenticanza del cliente, vuoi per assenza dello stesso durante la visita del tecnico, tali comunicazioni non arrivano alla società fornitrice ed ecco intervenire il consumo presuntivo.

COME DIFENDERSI.
Che succede, allora, se ricevi una bolletta del gas troppo alta? Ma soprattutto è legittimo il comportamento della società fornitrice del riscaldamento che presenta dei conti sulla base di stime affatto corrispondenti al reale? Cerchiamo di chiarire.
L’Autorità per l’Energia e il Gas ha precisato che, per chi non è nel mercato libero, nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, è possibile calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.
Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

LE SENTENZE.
Numerose sentenze di merito sulla questione hanno però chiarito che, se il conteggio della bolletta avviene in via presuntiva e l’utente presenti una formale contestazione, tale lettura “stimata” non è legittima. Risultato: la bolletta può essere annullata se la società erogatrice non offre la prova precisa del consumo.
In ogni caso, per avere delle bollette più precise è sempre bene comunicare i dati di autolettura al fornitore, che solitamente mette a disposizione dei canali ad hoc per queste comunicazioni.

COME CONTESTARE LA BOLLETTA. 
Se il tuo contatore indica che i consumi effettivi sono più bassi di quelli che hai trovato in fattura, hai sempre il diritto di chiedere una rettifica della bolletta. In tal caso, dovrai inviare un reclamo scritto (per raccomandata a.r. o posta elettronica certificata) alla società fornitrice.
Quest’ultima, entro 40 giorni, può fare le opportune verifiche e comunicarne l’esito al consumatore. Se c’è stato un errore di fatturazione, dovrà riaccreditare entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo la somma non dovuta (in bolletta, oppure con assegno o bonifico se la somma ne supera l’importo).