I TRENI DEL GOL, Delli Carri presenta istanza ricusazione. Processo sospeso

CATANIA – In merito al filone sul calcio scommesse di Catania, in base all’istanza di ricusazione presentata da Daniele Delli Carri, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Calcio Catania e dall’agente di calciatori Fernando Arbotti, il Tribunale Federale Nazionale “ha sospeso il procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare diversamente composto”. Il TFN ha sospeso quindi i termini del procedimento, che vede coinvolti anche Giovanni Luca Impellizzeri, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico e il Catania, disponendo che riprenda dopo la decisione sull’istanza di ricusazione.
Ecco di seguito riportato il dispositivo:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv. Maurizio Lascioli, dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 19 novembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) – (nota n. 1244/1064 p f14- 15 SP/ac del 28.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sciogliendo la riserva; ritenuto che la presentazione dell’istanza di ricusazione da parte del difensore del Sig. Fernando Antonio Arbotti, impone la sospensione del procedimento fino alla decisione che viene devoluta ad altro collegio diversamente composto; ritenuto che vanno sospesi i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS;

P.Q.M.

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del TFN-SD diversamente composto; sospende i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS. Dispone che il presente procedimento riprenda dopo la decisione sulla istanza di ricusazione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sciogliendo la riserva; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – ritenuto che la presentazione dell’istanza di ricusazione da parte del difensore del Sig. Daniele Delli Carri, impone la sospensione del procedimento fino alla decisione che viene devoluta ad altro collegio diversamente composto; ritenuto che vanno sospesi i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS;

P.Q.M.

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del TFN-SD diversamente composto; sospende i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS. Dispone che il procedimento riprenda dopo la decisione sulla istanza di ricusazione.