ROMA – Brutte notizie in arrivo per il Catania dal Tribunale Federale Nazionale presieduto dall’avvocato Sergio Artico che ha sanzionato per inadempienze CO.VI.SO.C. otto società tra Serie B e Dilettanti, rinviando al 19 novembre la discussione dei deferimenti a carico di altre tre società. Sanzione anche per la società dell’Elefante che dovrà scontare altri due punti di penalizzazione nell’attuale campionato di Lega Pro, mentre all’ex Amministratore Unico del club etneo Carmelo Milazzo è stata inflitta l’inibizione di 4 mesi. Ammenda, inoltre, pari a 500 euro. Queste le motivazioni rese note dalla Figc:
L’istanza preliminare di rimessione degli atti alla Procura non è fondata. Le ipotesi di un conflitto di giudicati solo potenziale e/o dell’astratta possibilità di una futura violazione del principio del ne bis in idem non sono attuali e potranno essere valutate solo allorché si verificheranno i relativi requisiti. Allo stato dinnanzi questo Tribunale pende solo il presente procedimento, alla Società Catania viene contestata la responsabilità diretta per la condotta del solo Milazzo e comunque la posizione degli attuali deferiti è scindibile da un’eventuale futura contestazione per la condotta del precedente legale rappresentante del Catania. Nel merito osserva il Tribunale che dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso senza ombra di dubbio che la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Inoltre la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Del resto tali fatti non vengono negati dai deferiti che si limitano ad addurre giustificazioni che non escludono affatto la loro responsabilità Disciplinare. É vero che il Milazzo ha assunto la carica di Amministratore solo pochi giorni prima della scadenza del termine del 30 giugno 2015 ma tale circostanza può valere solo ai fini della graduazione della sanzione, non certo a escludere la sussistenza di una violazione formale che si è senza dubbio verificata. Anche i provvedimenti custodiali che hanno colpito i precedenti legali rappresentanti del Catania sono irrilevanti ai fini della sussistenza delle violazioni contestate. Sussiste anche la recidiva prevista dall’art. 21, comma 2, del vigente CGS contestata alla soc.Catania e pertanto sanzioni congrue, in relazione anche al numero delle violazioni contestate (due), appaiono quelle di cui al dispositivo.