Vivi in affitto mentre il tuo ex abita “gratis” nella casa di entrambi? Non è solo una questione di cuore.
Separarsi non significa solo dividere vite, abitudini e affetti. Spesso significa anche lasciare la casa dove si è costruita una famiglia, mentre l’altro coniuge continua a viverci come se nulla fosse cambiato.
Infatti, può accadere che la casa venga assegnata ad uno dei due, qualora siano presenti figli minori.
Ma cosa accade, invece qualora la casa familiare in comproprietà non sia assegnata a nessuno dei coniugi?
In questi casi, non essendo stata disposta l’assegnazione, si applicano le norme sull’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso.
L’occupazione della casa da parte di uno dei coniugi, tuttavia, non fa sorgere automaticamente il diritto dell’altro all’indennità di occupazione. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l’attuazione del diritto dominicale.
Conseguentemente, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l’idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo.
Quindi, come afferma il Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 3774/2025, “colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito in modo certo ed inequivoco detto uso esclusivo”.
Piuttosto, prosegue il Tribunale Partenopeo, l’occupante del bene (comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento dell’indennità “solo se il comproprietario abbia manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito”, oppure se l’altro comproprietario abbia inoltrato “una formale richiesta di rilascio del bene ovvero una istanza di uso turnario del bene medesimo”.
Insomma, l’indennità di occupazione non sorge in automatico: il comproprietario deve manifestare espressamente la volontà di esercitare il proprio diritto al godimento, smettendo di tollerare l’uso unilaterale dell’altro.
Infatti, come ha rilevato anche il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1917/2025, “colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte. Tuttavia, allorchè il proprietario abbia manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l’occupante (che non acconsenta) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell’immobile”.
Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ribadisce il principio per cui, in caso di separazione tra i coniugi, l’indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data di separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell’immobile (Cass, Civ. n. 10264/2023).
In conclusione, come puoi avere diritto all’indennità di occupazione se il tuo ex coniuge abita in via esclusiva la casa familiare in comproprietà?
Presupposto fondamentale è quello di manifestare formalmente ed inequivocabilmente la volontà di utilizzare il bene, di rilasciarlo per poterlo usare, di stabilire dei turni o comunque di opporsi all’utilizzo esclusivo dell’ex coniuge.
Solo da questo momento, in caso di rifiuto, si avrà diritto all’indennità di occupazione.




