Succede sempre più spesso: famiglie che lasciano l’Italia per lavoro o per opportunità, figli che crescono all’estero, mentre la vecchia casa “di famiglia” rimane vuota, sospesa tra ricordi e interrogativi giuridici.
È il caso deciso dal Tribunale Etneo: un’abitazione in Sicilia che per anni è stata il cuore della vita domestica, poi, un paio di fa, il trasferimento di tutta la famiglia all’estero, dove i figli frequentano la scuola, hanno amici, costruiscono giorno dopo giorno il loro nuovo nido.
Quando arriva la separazione, la domanda è inevitabile: ha ancora senso assegnare quella casa al genitore collocatario, se i bambini non vivono più lì e non è più il centro dei loro affetti?
La casa familiare non è un premio
La risposta del Tribunale di Catania è netta e perfettamente in linea con l’orientamento della Cassazione: l’assegnazione della casa coniugale non è un “premio” al coniuge più debole, ma uno strumento di tutela dell’habitat domestico dei figli.
Non è la casa in sé ad essere protetta, ma il “nido” che rappresenta: se i minori non ci vivono più, non ci vanno a scuola, non vi svolgono la loro quotidianità, quell’immobile smette di essere, anche giuridicamente, casa familiare e torna a essere un normale bene di proprietà.
Insistere nell’assegnazione significherebbe, in casi come questo, difendere un simbolo vuoto, scollegato dai bisogni concreti dei bambini.
E qui entra in scena il vero protagonista di questa storia: il contributo abitativo. Il Tribunale etneo sposta il baricentro dalla difesa dell’immobile in Sicilia al sostegno concreto del luogo in cui i figli vivono oggi.
Accanto all’assegno di mantenimento per i minori, viene disposto un contributo abitativo mensile a favore della madre, per aiutarla a sostenere i costi della nuova casa nella città etnea. L’importo è calibrato tenendo conto: delle elevate disponibilità economiche del padre; della somma significativa di cui dispone la madre, che le consente di contribuire alle spese abitative.
Il messaggio è chiaro: il tenore di vita dei figli va preservato, per quanto possibile, anche sul piano abitativo; il mantenimento – comprensivo della casa – va ripartito tra i genitori secondo le rispettive capacità economiche e le risorse effettive, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Questa decisione si inserisce in una tendenza ormai evidente: la casa familiare non è più un totem intoccabile, ma uno strumento flessibile al servizio del benessere dei minori.
La domanda chiave, oggi, non è più “di chi è l’immobile?”, ma “dov’è, concretamente, il nido dei figli?”. È lì che il diritto di famiglia viene chiamato a intervenire, anche attraverso strumenti dinamici come il contributo abitativo, capaci di finanziare un ambiente domestico dignitoso, sicuro e coerente con il livello di vita goduto durante il matrimonio, ovunque esso si trovi. Il caso del Tribunale etneo, in questo senso, è un segnale forte: il giudice non difende il muro, difende il diritto dei minori ad una comoda e serena sistemazione abitativa.




