Nelle separazioni e divorzi con figli, l’aspetto certamente più delicato riguarda i rapporti, gli obblighi e i
diritti che sia i genitori che i figli devono tutelare in sede giudiziaria. In particolare, nel rapporto genitori-figli, l’aspetto certamente più frequente e delicato è quello dell’affidamento condiviso a seguito della
cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori.
Attraverso l’affidamento condiviso, si garantisce in primo luogo, ad entrambi i genitori, l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale, nonché la partecipazione attiva alla cura ed educazione dei figli. Entrambi i genitori potranno e dovranno assumere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative come quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative). In quest’ultimo caso, l’eventuale disaccordo tra le parti determinerà l’intervento del Giudice, che disciplinerà anche il singolo caso.
Fondamentale poi diventa il collocamento del figlio minore nella separazione: il minore, coinvolto suo malgrado nella crisi genitoriale, ha certamente il diritto ad avere il proprio principale punto di riferimento abitativo.
La giurisprudenza italiana, consolidata ormai nel tempo, dispone nella maggior parte dei casi, il collocamento presso la madre a cui, in genere, viene anche assegnata la casa familiare.
Questa “preferenza” per la madre deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all’educazione dei figli. Tale disposizione negli ultimi anni, soprattutto per influsso di giurisprudenza Europea, sta pian piano modificando tale previsione, aprendo anche la possibilità ad una presenza più costante del padre anche, in certe ipotesi, come collocatario o con affido alternato.
Oggi con l’affidamento condiviso si vuole garantire ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Il giudice, al fine di evitare discordie e inutili battaglie giudiziarie tra i separandi coniugi, decide sulla residenza dei figli, determinando anche tempi e modalità per garantire la presenza e la frequenza con i figli del genitore non collocatario.
In tal senso, alcune interessanti sentenze, hanno visto nell’ultimo periodo prevalere il principio di bigenitorialità e quello della parità genitoriale, portando all’abbandono del criterio della “maternal preference” in favore del criterio di “neutralità del genitore affidatario“. In tal senso sia il padre, sia la madre possono essere genitori collocatari in base al solo preminente interesse del minore.
Di fondamentale importanza, in questi casi, può diventare la richiesta al Giudice dell’ascolto dei minori, il cui esito potrà essere determinante al fine di individuare il genitore collocatario e, in alcuni casi, affidatario esclusivo.