Giustizia riparativa, di cosa si tratta e da dove prende il nome

Giustizia riparativa, di cosa si tratta e da dove prende il nome

Riparare: il verbo in questione può essere transitivo o intransitivo, nel primo caso assume il significato di difendere da un danno, un pericolo o un disagio: proteggere; nel secondo caso quello di ovviare a un danno o a un errore con un risarcimento o una richiesta di scuse; rimediare.

Analizzando entrambi i significati si intuisce ciò che prodromicamente ha dato luogo al rimediare o al risarcimento, ovvero un errore.
Oggi il verbo riparare non va più di moda, molto spesso nessuno si assume le responsabilità delle proprie azioni e non si riesce a chiedere “scusa”; forse anche per questo (sono troppo sognatore!) il Legislatore con lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 introduce una serie di norme interessanti, anche ai fini della deflazione del processo penale, in materia di giustizia riparativa.

Tale istituto giuridico, così come recepito dal nostro ordinamento, si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, in particolare ai principi e alle disposizioni:

  1. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
  2. Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitatodei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale);
  3. Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002).

Nella prima sezione del decreto legislativo, sono collocate le norme relative alle definizioni (articolo 42), ai principi generali e agli obiettivi della giustizia riparativa (articolo 43).

Nella seconda sezione, sono collocate le norme relative ai principi sull’accesso ai programmi di giustizia riparativa (articolo 44) ed ai partecipanti ai medesimi (articolo 45).

Nella terza sezione, è collocata la norma relativa ai diritti e alle garanzie per le persone minori d’età (articolo 46).

La definizione di giustizia riparativa è costruita sulla base delle nozioni europee ed internazionali dalle quali si evince una effettiva e volontaria partecipazione al percorso (riparativo) davanti ad un terzo ed imparziale per la definizione delle questioni derivanti dal reato.

Anche dal punto di vista semantico vi è una novità, che non vuole essere soltanto un eufemismo, infatti quello che normalmente viene indicato come indagato e/o imputato viene, invece, denominato come “l’autore dell’offesa”, definizione appunto in linea con lo spirito del decreto sopra indicato, che tende a prediligere un accordo piuttosto che un estenuante processo che, magari, dopo anni, avrà lo stesso risultato.

Dall’altro lato, invece, vi è la vittima del reato. La definizione di vittima, come risaputo, non coincide esattamente con le figure note al nostro ordinamento – la persona offesa, il danneggiato dal reato, la parte civile –, quindi la nozione di “vittima del reato” è applicabile solo nell’ambito dei programmi di giustizia riparativa in materia penale. Si è posta pertanto la necessità di coordinare la disciplina organica della giustizia riparativa con il resto dell’ordinamento vigente, soddisfatta di volta in volta, in base ad esigenze di tassatività e precisione, con il richiamo alla figura autonoma della “vittima del reato” oppure alla “persona offesa” in senso stretto.

Con lo stesso obiettivo, si è prevista l’espressa estensione dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla disciplina alla “vittima del reato”, anche al “soggetto giuridico offeso dal reato”; così da consentire la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa agli enti con o senza personalità giuridica, ciò in linea con l’ampiezza del criterio di delega che apre la giustizia riparativa potenzialmente ad ogni reato.

Tra i possibili “partecipanti ai programmi di giustizia riparativa” vi sono anche i “familiari” di ambedue le parti principali, nonché opportunamente altre “persone di supporto” segnalate da entrambi i soggetti anzidetti.

È bene precisare che la categoria inerente alla persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, indicata nella norma in questione, è mutuata dall’elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di parte civile, sulla base della quale chi ha spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale (la cui configurabilità può essere ricavata in relazione ad una serie di indizi quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), è legittimato a costituirsi parte civile per vedersi riconosciuto il danno subito per la perdita della persona alla quale era legata da una stabile relazione affettiva.

Si è pertanto ritenuto di fondare la nozione di familiare prescindendo dalla valutazione esclusiva dei rapporti di convivenza, ricollegando altresì la medesima all’ “affectio familiaris”, vale a dire alla relazione, intesa come “punto di contatto emotivo e sentimentale”, correlata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, all’interesse all’integrità morale della persona (riconducibile all’art. 2 Cost). ed al diritto all’intangibilità della sfera degli affetti.

Affinché il soggetto possa azionare tale procedimento, sono stati previsti una serie di servizi di giustizia riparativa, ovvero tutte quelle “attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione, alla erogazione dei programmi di giustizia riparativa” per distinguerle dai “Centri di giustizia riparativa” al fine di una più chiara regolazione amministrativa delle prestazioni, come previsto dal capo V del decreto legislativo. Mentre il “Centro” per la giustizia riparativa indica il soggetto (struttura pubblica) che organizza, gestisce ed eroga i programmi di giustizia riparativa. Il mediatore, invece, ovvero colui che dovrà “conciliare” le parti viene definito come “terzo imparziale, adeguatamente formato”.

Infine viene regolamentato l’esito riparativo del procedimento da intendersi come “accordo”, “riparazione dell’offesa”, “riconoscimento reciproco” e “relazione”.
L’esito riparativo è tassativamente disciplinato come esito “simbolico” o “materiale” (o entrambi), nonché con le disposizioni di modifica del codice penale, dell’ordinamento penitenziario e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Se, in particolare, la “riparazione dell’offesa” è nozione già nota alla dottrina e alla cultura penalistiche, nuova e più ricca è la specifica incurvatura data dal programma di restorative justice alle condotte di riparazione, le quali possono essere, appunto, sia materiali, sia simboliche. Nuovo è altresì il riferimento all’idoneità dell’accordo che scaturisce dall’incontro a significare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.

Si è voluto tratteggiare a grandi linee uno dei modelli assunti dal nostro ordinamento per la deflazione dei procedimenti che, in questo caso assumerà, a mio modesto avviso, anche una funzione sociale non indifferente, non solo cercando l’accordo tra i contendenti ma anche inducendoli a nuove e duratore (si spera) relazioni civili.

Tale modello, magari i più anziani lo ricorderanno meglio, sembra quasi il pronipote di quello che era la figura del Conciliatore, puntualmente abrogata. Mi viene da chiedere: non è che le soluzioni ai problemi della giustizia li abbiamo a portata di mano e, magari le abbiamo praticate, ed oggi per allinearci con quanto ci detta l’Europa sforniamo nuovi istituiti giuridici già applicati, conosciuti e, soprattutto funzionanti?

Foto di repertorio