Coronavirus, futuri avvocati: novità sui tirocini

Oggi 9 aprile entra in vigore il d.l. n. 22 dell’8 aprile 2020, c.d. Decreto Scuola, che ha introdotto, tra le altre, importanti novità in merito allo svolgimento della pratica forense nonché degli esami di abilitazione alle professioni.

Per tutti i tirocini è prevista la possibilità di svolgerli a distanza.

Non dovranno svolgersi fisicamente neanche le attività formative dei tirocini all’interno degli uffici giudiziari; sarà compito del Ministro della giustizia predisporre gli strumenti necessari per la loro prosecuzione a distanza.

Tenuto conto del periodo di sospensione delle udienze prolungato all’11 maggio, come anche la sospensione del decorso dei termini, dovuto all’emergenza epidemiologica, il Decreto Scuola ha stabilito che il semestre di tirocinio all’interno del quale ricade tale periodo di sospensione deve considerarsi svolto positivamente.

Infatti, l’articolo 6 del decreto (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), comma III,garantisce ai praticanti avvocati che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale qualora ricadente nel periodo di sospensione, ed anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze (venti per semestre).

Infine, un ultimo rilevante provvedimento interessa i neolaureati in giurisprudenza che hanno conseguito o conseguiranno il titolo nel corso dell’ultima sessione delle prove di laurea, prorogata al 15 giugno 2020.

Il Decreto Scuola ha previsto, infatti, che per loro la durata della pratica non sarà pari a 18 mesi, ma risulterà ridotta a 16 mesi, al fine di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all’esame di stato previsto per la fine del 2021.

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