Sovraindebitamento, la legge c’è ma è poco conosciuta

Sovraindebitamento, la legge c’è ma è poco conosciuta

CATANIA – Debiti, debiti ed ancora debiti. Qualcuno dice che viviamo al di sopra delle nostre possibilità e sarà anche vero, forse vittime inconsapevoli di un sistema che ha spinto molte persone in un vicolo cieco, quello appunto del sovraindebitamento.

Quante le richieste che arrivano anche tramite sms, con somme di danaro pronte per essere date in prestito? Una piaga, che mette a dura prova una quotidianità, già resa instabile da una crisi economica che non sembra avere fine.

I dati sulla economia siciliana non sono confortanti sia per il presente, ma quello che più preoccupa per il futuro. Nel frattempo però ci si indebita sempre di più, spesso per far fronte alle esigenze familiari, che non ammettono rinvii. Come dire intanto si tampona, poi si vede. Spesso si arriva ad un punto morto, dove non esiste più soluzione, dove la persona sovraindebitata si sente finita, fallita, senza più soluzione, con il telefono che squilla continuamente per le rate scadute, che non riesce più a pagare. Molte volte, si finisce ad esempio per separarsi dalla moglie, distruggendo la famiglia, senza risolvere nulla ed anzi si finisce per peggiorare, non solo la propria situazione economica, ma la propria psiche ed il senso di sentirsi fallito; altre volte, invece, si finisce per compiere gesti estremi.

La cosa che più mi preoccupa è che una persona, che vive uno stato del genere, dà sfogo alla sua sofferenza interiore in molti modi, anche violenti. Dico questo, perché mi capita di incontrare persone che vengono in studio e mi raccontano la loro storia, fatta spesso di sacrifici, ad esempio, per l’acquisto della casa, e della assoluta impossibilità di continuare a pagare il mutuo, della paura di perdere l’immobile. Così come mi trovo davanti a persone che non riescono più ad onorare un debito contratto con una finanziaria, o più finanziarie, non per un viaggio o chissà per quale altro divertimento, ma per aver soddisfatto temporaneamente ad una necessità di vita quotidiana sua o della propria famiglia. Magari debito contratto in un momento, nel quale la propria capacità finanziaria permetteva di pensare di onorare.

Purtroppo come spesso sta accadendo oggi, in regioni come la nostra, l’economia familiare cambia e molte volte in peggio, basta perdere il proprio lavoro o che sia un familiare a perderlo. Situazioni che determinano una drastica e spesso definitiva mutazione della propria situazione finanziaria determinando quindi l’impossibilità “sopravvenuta” a continuare a pagare le proprie rate. In casi come questi mi trovo a spiegare la legge 3/2012 sul sovraindebitamento ed a verificare se effettivamente esistono i presupposti per la sua applicazione.

Le strade da intraprendere sono due e cioè o rivolgersi direttamente in Tribunale, o rivolgersi agli OCC (organismo di composizione della crisi) presenti nel territorio, che formuleranno un piano, chiamiamolo di rientro, congruo, che verrà poi omologato dal magistrato. In entrambi i casi viene analizzata la situazione finanziaria attuale e regressa della persona, andando ad individuare le modalità e le cause che hanno portato ad un tale squilibrio.

Il debitore dovrà fornire nel dettaglio l’elenco dei suoi creditori, che contestualmente verranno chiamati in causa, appunto per comporre la crisi, così come dovrà dichiarare le cause che lo hanno portato al sovraindebitamento e dimostrare la diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le proprie obbligazioni. Così come dovrà dettagliare le ragioni della sua incapacità di adempiere alle sue obbligazioni. Il magistrato in sede di omologa, valutata nel dettaglio l’intera situazione, tenuto conto delle risultanze emerse dal piano di rientro formulato dagli esperti, nonché le sue motivazioni, può anche decidere di stralciare il monte debiti e consentire al debitore non solo di pagare il dovuto seppur in forma inferiore; ma quello che importa permettere alla persona di continuare a sostenere se e la propria famiglia. In merito all’accordo dei creditori, ferma restando la libera valutazione del magistrato, la legge prevede l’accordo di almeno il 60% dei creditori. In ogni caso il Giudice “quando uno dei creditori che non ha aderito che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”.

Così come “il Giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano“.

In altri casi si può arrivare alla liquidazione dei propri beni, ad eccezione di alcuni impignorabili. Ma chi può accedere a questa procedura? Persone fisiche, attraverso il piano del consumatore, che abbiano contratto i propri debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Gli imprenditori agricoli e piccole imprese, anche se in questi casi gli ostacoli maggiori derivano dai Comuni, dall’Inps, dalla Agenzia delle Entrare, spesso fermi oppositori ad ogni forma di accordo.

A mio avviso questo dimostra una miopia, dal momento che a volte sono proprio questi debiti che contribuiscono e non poco alla chiusura delle stesse. Posso affermare che ad oggi è più semplice per i cd consumatori.

Avvocato Carlo Lo Faro di camaconsulting.com