SICILIA – Mettere a disposizione apparecchi che consentono ai clienti “libero e incontrollato accesso alla rete internet” non può essere in alcun modo tollerato dalla legge.
A scriverlo, riporta Agipronews, è il Tar della Sicilia, sezione di Catania, che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di Enna.
Irregolarità in una sala giochi di Enna
All’esercente era stata sospesa la licenza per trenta giorni a seguito di alcuni controlli della Questura. Nei locali, infatti, era stato trovato nel 2020 un personal computer attraverso il quale i clienti potevano accedere a delle piattaforme di gioco illegali utilizzando “chiavi d’accesso, codice utente e password”.
A seguito del ritrovamento, l’apparecchio era stato sequestrato e il Questore aveva disposto la sanzione. La parte ricorrente ha contestato il provvedimento facendo appello all’arbitrarietà della decisione presa dall’Amministrazione, priva del “bilanciamento tra gli interessi privati e la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico” e contenente motivazioni “espresse in forma generica”.
Inoltre, secondo la tesi del ricorso, “il cliente aveva arbitrariamente sbloccato il personal computer, collegandosi alla piattaforma telematica di propria iniziativa”, circostanza che dovrebbe allontanare dalla parte ricorrente ogni “negligenza o imprudenza”, in quanto “l’interessato si era limitato a installare un semplice personal computer-prenotatore che era stato manomesso dal cliente”.
Ricorso respinto, motivazioni infondate
Il Tribunale Amministrativo ha respinto queste motivazioni, giudicandole infondate e basando la propria decisione sul rapporto del Ministero dell’Interno, dal quale emerge che “le licenze di polizia sono personali, sicché qualunque responsabilità in ordine alla conduzione dell’attività sottoposta a licenza ricade sempre sulla persona fisica, anche quando quest’ultima operi in nome e per conto di una società”.
La sentenza ribadisce, inoltre, che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge e amministrative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro per ciascun apparecchio videoterminale”.