CATANIA – Tutto è partito da un prolungato ritardo aereo avvenuto il 20 ottobre 2019 sul volo Venezia-Catania delle ore 19,45. I passeggeri C.S. e A.R., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui due figli minori, si rivolsero, a fronte del rifiuto della compagnia aerea di offrire il giusto indennizzo, a ItaliaRimborso e quest’ultima, appurata l’assoluta fondatezza della segnalazione, si attivò immediatamente per chiedere che fossero rispettati i diritti dei passeggeri, sulla base del Regolamento Comunitario 261/2004 che disciplina i disservizi aerei tra cui il volo in ritardo superiore alle 3 ore.
La compagnia EasyJet ha chiesto il rigetto della domanda definendola “infondata“, specificando che il ritardo “era dovuto al verificarsi di ‘circostanze eccezionali’, nello specifico il ritardo dei voli precedenti, a catena, dovuti ad avverse condizioni meteo che interessavano lo scalo di Venezia“.
Grande la sorpresa della famiglia al ricevimento del bonifico da parte della compagnia aerea visto che dal secco diniego al rimborso EasyJet all’ottenimento delle somme sono intercorsi circa due anni per ottenere giustizia.
“La documentazione prodotta dalla compagnia aerea convenuta – scrive il giudice di pace di Catania – non è stata sufficiente a escludere la propria responsabilità sul ritardo del volo in questione. Lo scalo di Venezia non subiva infatti alcuna interruzione della propria attività e il ritardo era dovuto, come provato e ammesso dalla stessa compagnia, al ritardo a catena dei voli precedenti, quindi non appare sussistere alcuna esclusione di responsabilità in capo alla stessa“.
“Per principio pacifico del Regolamento CE 2004/261 – commenta l’avvocato D’Angelo – spetta al passeggero la compensazione pecuniaria quando il ritardo aereo superi le 3 ore. Per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri come quella in questione, la somma prevista è di 250 euro per ciascun passeggero. Sono soddisfatto del successo di questa sentenza perché chiarisce con evidenza quali sono le circostanze eccezionali e che quando, come nel caso di specie, non si verificano, i passeggeri vanno tutelati e, quindi, risarciti“.