“Su m’intappi mi pavi pì ‘bonu”: il pedone ha sempre ragione? Ce lo spiega l’avvocato Rapisarda

“Su m’intappi mi pavi pì ‘bonu”: il pedone ha sempre ragione? Ce lo spiega l’avvocato Rapisarda

CATANIA – Vi avevamo raccontato ieri come siano numerosi gli incidenti stradali, anche mortali, in cui sono rimasti coinvolti pedoni in questa parte finale del 2017 e quanto la città sia “piena” di punti in cui l’attraversare una strada diventa una vera e propria impresa. Ma se da un lato, come nei casi raccontati, gli automobilisti sono spesso indisciplinati, disattenti, maleducati e chi più ne ha più ne metta, dall’altro vi sono spesso dei pedoni che pensano a tutto fuorché alla propria sicurezza.

Vige la credenza, come una leggenda metropolitana ormai radicata sul territorio da tempi immemori, che il pedone che attraversa la strada abbia sempre ragione. Da qui, una delle frasi più in voga del catanese quando si parla di questo genere di argomenti, una vera e propria arma di ricatto verso gli automobilisti distratti: “Tanto poi mi pavi pì ‘bonu” (Tanto poi mi paghi e mi rifai nuovo).

Ma davvero è sempre così? Al fine di sfatare questo mito abbiamo contattato l’avvocato catanese Giuseppe Rapisarda, che ci ha spiegato come non solo questo non sia sempre vero, ma come il pedone abbia, anche lui, degli obblighi da rispettare: “In realtà spesso si tralasciano le norme del codice della strada che fissano obblighi di prudenza e cautela anche nei confronti di chi attraversa la strada e non solo verso il conducente di auto e/o motocicli”.

Attraversamenti trasversali compiuti senza guardare, in punti ciechi attorno piazze o incroci, sono anche questi all’ordine del giorno nella città ai piedi dell’Etna. Con grande rammarico dei conducenti che spesso, nel districarsi nel traffico, si trovano improvvisamente di fronte a persone al centro della strada senza ben comprendere come ci siano arrivate: “Gli articoli 190 e 191 – continua l’avvocato – ci illustrano cosa fare e come procedere in sicurezza allo attraversamento di strade o viali: intanto il pedone deve sempre camminare su appositi marciapiedi, banchine o altri spazi a lui destinati e se mancanti deve rimanere al margine della strada procedendo in senso opposto al senso di marcia dell’auto”.

Successivamente, Rapisarda sottolinea un particolare non di poca importanza che in alcune zone della città pare si sia dimenticato: L’attraversamento deve avvenire sulle strisce pedonali. Quando non esistono o distano più di 100 metri, bisogna attraversare in perpendicolare con la attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Altro aspetto da tenere a mente è che: “La regola dei 100 metri sopraccennata non vale per attraversamento di piazze o ‘larghi’. In questi casi – spiega ancora l’avvocato –  è obbligatorio attraversare cercando le strisce pedonali più vicine anche se distanti più di 100 metri”.

Infine, quindi, è bene spiegare che quello che viene scambiato per ragione dovuta della responsabilità dei conducenti, derivi da una lettura sbagliata del codice della strada: “Colui che attraversa sulle strisce pedonali ha diritto di precedenza sugli autoveicoli non si traduce con l’automatismo che colui che attraversa ha sempre ragione, perché si terranno sempre in conto le regole di cautela dettate dal codice”.

Per questo è bene sottolineare che in caso di incidente non è sempre detto che il pedone abbia ragione: “Anche in caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali non esiste nella pratica giudiziale automatismo alcuno” ci tiene infatti a precisare l’avvocato.

Importante nella valutazione sarà quindi il contesto in cui si svolge il sinistro in cui l’automobilista può riuscire a dimostrare di non avere la completa colpa: “Si dovrà tenere conto in modo ampio delle variabili dettate dalla tipologia della strada, urbana o extraurbana, viabilità e traffico al momento del sinistro e la condotta delle parti coinvolte. Insomma – continua a spiegare Rapisarda – possiamo accertare che la presunzione di responsabilità in capo al conducente di auto e moto se investe un pedone è ‘iuris tantum’ ovvero sino a prova contraria verificate le prescrizioni di legge, che esistono, in tema di attraversamento da parte del pedone stesso”.

“Non è un caso – conclude infine l’avvocato – che diverse volte si possa arrivare ad un accertamento di corresponsabilità per le parti coinvolte per la innoservanza delle regole codicistiche in tema delle parti coinvolte”.

Insomma, non solo gli automobilisti, ma anche chi cammina e attraversa, deve farlo sempre con la testa sulle spalle.