Marisa Acagnino a Catania applica la legge anticrisi

Marisa Acagnino a Catania applica la legge anticrisi

CATANIA – La crisi morde e si fa sentire nelle tasche dei tanti italiani (siciliani), che per far fronte alle spese di ogni giorno, ricorrono a varie forme di finanziamento, che a loro volta generano sovraindebitamento, spesso anche a causa di condotte poco virtuose da parte delle finanziarie.

La recentissima legge del 27/01/2012, n.3, così come modificata dal D.L. 18/10/2012 n.179, ha lo scopo principale di offrire una nuova opportunità alle famiglie e alle piccole imprese, che si trovano colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali, consentendo l’esdebitazione, ossia la liberazione dal debito.

In particolare la legge 3/2012 prevede tre distinte procedure (il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio)  che permettono ai soggetti che non rientrano nelle categorie di coloro che possono essere sottoposti a procedure esecutive concorsuali, e versino in una condizione caratterizzata da “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” di usufruire di riduzioni della loro esposizione debitoria e/o di dilazionare i pagamenti.

Le prime applicazioni nel Sud Italia di questa Legge, si sono avute proprio a Catania.

Il primo caso è di una famiglia catanese composta da quattro persone che si era sovraindebitata a seguito della ristrutturazione dell’abitazione e alla necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti e per sopperire all’esigenza di sopravvivenza dei familiari.

La sesta sezione civile del Tribunale etneo, presidente Marisa Acagnino, con decreto ha omologato un piano volontario di ristrutturazione del debito che prevede la riduzione dello stesso da € 112.510,96 a € 72.688,32, rimodulando il  pagamento  della somma residua in dieci anni al tasso di interesse del 2,22 % .

Presidente Acagnino, la sesta sezione del Tribunale Civile di Catania da Lei presieduta, ha accolto la richiesta  avanzata da due famiglie catanesi di abbattere il debito di quasi il 40%  e di  allungare il  periodo di restituzione del restante importo. Quindi due consumatori! In questi casi da Lei affrontati è stato necessario il consenso dei creditori?

“No, perché il piano del consumatore non consiste in un accordo tra creditore e debitore, ma si applica solo ai debiti contratti esclusivamente per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dall’istante”.

“Va detto però che per il piano del consumatore e’ previsto un giudizio di “meritevolezza”, in quanto devono essere indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e la solvibilita’ del consumatore negli ultimi cinque anni”.

“Mentre diverse sono le altre due ipotesi previste dalla legge ossia l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che consiste in un negozio fra il debitore e i creditori che raggiungano almeno il 60% dell’ammontare totale dei crediti, e la liquidazione del patrimonio che consiste in un atto di cessione dei beni del debitore, ivi compresi i crediti”.

 Non vi è alcun pregiudizio per i creditori?

“I creditori sono, comunque, garantiti, sia perché l’ammissione alle procedure che prevedono una significativa riduzione del dovuto, in assenza del loro consenso, è condizionata ad una valutazione sulla consapevolezza del debitore di contrarre obbligazioni senza avere le capacità di farvi fronte, nonché alla valutazione della cd.”alternativa liquidatoria” ossia alla possibilità che il creditore, ricorrendo alle procedure esecutive possa ottenere adeguata soddisfazione. Si deve, inoltre, sottolineare che la legge prevede varie ipotesi di revoca dell’omologa laddove il debitore non ottemperi alle obbligazioni assunte”.

A due anni dall’entrata in vigore, la legge 3 /2012 ha trovato le prime applicazioni a  Catania  che ha registrato il secondo e terzo caso nazionale. Quali sono le  difficoltà  che ha dovuto  affrontare?

“Il problema principale che ho dovuto affrontare è l’attuale mancanza degli organismi di composizione della crisi. La legge citata prevede che tutte le domande, di cui abbiamo parlato, siano inoltrate agli organismi di composizione della crisi che possono essere costituiti da enti pubblici, dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal segretariato sociale. E’ previsto un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui devono essere iscritti i predetti organismi e cui, di diritto, possono iscriversi gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai”.

“Il ministro della giustizia, di concerto con il ministro dello sviluppo economico ed il ministro dell’economia e delle finanze, avrebbero dovuto emanare un regolamento per la disciplina degli organismi, ma, allo stato, non vi è una formazione secondaria applicabile”.

“L’art. 15 della stessa legge prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di curatore fallimentare e, in attesa della costituzione di detti uffici, gli interessati possono rivolgersi al tribunale per la nomina di un esperto che li accompagni nella redazione del piano e ne segua tutti gli sviluppi e gli adempimenti successivi.”

 Cosa succede al debito nell’arco di tempo necessario per la definizione della procedura?

“Il decreto, con cui il giudice formalmente ammette il debitore alla procedura, sospende le esecuzioni in corso e ne impedisce l’inizio di nuove e ciò costituisce un notevole beneficio che non può risolversi in un danno per i creditori, laddove si dovesse successivamente accertare che non ricorrevano i presupposti per l’omologa”. 

 Cosa ne pensa sull’utilità di queste procedure?

Penso che, in periodi crisi come quello che stiamo attraversando, è compito dello Stato approntare strumenti necessari per offrire, a chi si trovi in situazioni spesso disperate, una via d’uscita”.

“Attraverso le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento si consente a soggetti non fallibili di godere di benefici, quali ad esempio la decurtazione dei debiti, di benefici, fino ad ora, riservati alle imprese commerciali di medie dimensioni, ponendo fine ad un’ingiustificata disparità di trattamento”.

Quante sono le procedure attualmente pendenti presso il Tribunale di Catania?

“Non più di dieci, è un numero decisamente esiguo rispetto alle conseguenze della crisi economica di cui tutti ci accorgiamo, e anche nel resto d’Italia non vi sono molte pronunce, Catania è stato il secondo Tribunale ad adottare decreti di omologa, nonostante la legge sia in vigore da quasi due anni”.

 Da cosa dipende, secondo lei?

“Penso che vi sia stata una scarsa informazione in proposito e che bisogna contribuire a dare idonea diffusione ad istituti giuridici che, in alcuni casi, possono essere rimedio a forme di vera disperazione”.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania