Enzo Bianco torna “candidabile”, la Cassazione accoglie il ricorso dell’ex sindaco di Catania

Enzo Bianco torna “candidabile”, la Cassazione accoglie il ricorso dell’ex sindaco di Catania

CATANIA – È stata annullata da parte della Corte di Cassazione l’incandidabilità di Enzo Bianco, accogliendo il ricorso dell’ex sindaco di Catania che si opponeva allo “stop” di dieci anni per poter ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di Enti pubblici.

Il divieto affonda le sue radici sulle indagini della Procura riguardo al dissesto finanziario del Comune etneo.

Enzo Bianco torna “candidabile”

Sono davvero soddisfatto: oggi le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione hanno dato pienamente ragione al ricorso presentato dai miei legali in merito all’interdizione comminata dalla Corte dei Conti sulle vicende relative al bilancio del Comune di Catania. Lo hanno fatto senza rinvio, quindi sposando in pieno le nostre argomentazioni”.

Così Enzo Bianco leggendo la sentenza arrivata oggi da parte della Corte di Cassazione.



E continua: “Oggi è una giornata molto importante perché la Cassazione ha fissato un principio chiaro nella nostra giurisprudenza. Ringrazio gli avvocati Sciaudone, Mattarella e Liuzzo, dello studio Grimaldi Alliance, che hanno seguito tutta la vicenda. Continuerò, da oggi con molta più serenità, a dimostrare in ogni sede la correttezza e la trasparenza dei miei comportamenti”.

La sentenza

Il dispositivo ha “cassato senza rinvio la sentenza nella parte in cui dichiara, nei confronti di Bianco, la incandidabilità per dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di regione o provincia, di consigliere comunale, provinciale o regionale, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché il divieto di ricoprire la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, o di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati”.

Le Sezioni Riunite della Suprema Corte di Cassazione hanno “chiarito che vi sia stato un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte del Conti, così come individuati dall’art. 133 c.g.c., per avere, nella specie, il giudice contabile dichiarato, nei confronti del ricorrente (cioè dello stesso Bianco), l’incandidabilità ed il divieto di ricoprire determinate cariche per un periodo di dieci anni”.

In definitiva da parte della Corte dei Conti “vi è stata la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile”.