Dossi artificiali: estro contro il Codice della Strada

Dossi artificiali: estro contro il Codice della Strada

CATANIA – Gli automobilisti etnei lo hanno imparato a proprie spese: i dossi artificiali non sempre prevengono gli incidenti stradali, a volte li causano.

Nessuno nega l’utilità e la necessità della presenza sulle strade dei rallentatori di velocità. La loro ragion d’essere è assolutamente valida. Lo stesso non può dirsi, però, della loro realizzazione.

La sempre più diffusa mania delle amministrazioni comunali di piazzare dissuasori di velocità a caso non sembra andare di pari passo con le norme previste dal Codice Stradale, tra l’altro abbastanza dettagliate.

I dossi artificiali, infatti, non posso essere realizzati dove più l’estro e la fantasia suggeriscono di fare. Sono specifici solo di alcuni tipi di strade, principalmente secondarie. Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, all’art. 179 (art. 42 Cod. Str.) sancisce che “i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”. Vale a dire che vanno adottati solo su strade scarsamente trafficate, in zone residenziali e in pieno centro abitato (purché in tali tratti il limite di velocità sia uguale o inferiore ai 50 km/h), ma non, in alcun modo, su grandi arterie di scorrimento e viali principali.

Il concetto di “strada residenziale” suona piuttosto vago: se lo si riconduce esclusivamente alla definizione di zona residenziale, i luoghi in cui i dossi andrebbero legittimamente posti si riducono non di poco. Senza dimenticare che la Direttiva del 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla“Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” sottolinea che “i dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi“.

Basterebbero solo questi pochi e basilari criteri a far dubitare dell’effettiva conformità di alcuni dossi quotidianamente incontrati da automobilisti e conducenti su due ruote.

A preoccupare i cittadini è principalmente l’altezza delle cunette: se troppo elevate, possono danneggiare seriamente le sospensioni e i cerchi in lega e trasformarsi in rampe di lancio. Nonostante alcune diano l’impressione di esser state realizzate a occhio dalle manovalanze comunali, anche in questo caso le direttive sono piuttosto chiare. All’articolo 179 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada si legge: “In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata
”.

Non è finita qui. A renderli ancora più pericolosi contribuisce anche la loro scarsa visibilità notturna (per non dire nulla in alcuni casi), soprattutto per i dossi realizzati in cemento.

Dando un’occhiata alle direttive del Codice della Strada, sembrerebbe che molti dossi non siano esattamente a norma. Il parere del 26 Ottobre 2011, n. 5274, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiarisce ogni dubbio su cosa andrebbe fatto in presenza di dossi pericolosi: “Qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera”.

Parole che i sindaci e le amministrazioni comunali dovrebbero tenere bene a mente. E magari mettere in pratica.