CATANIA – Arriva l’istanza di revoca della chiusura di cinque giorni della Trattoria Vecchi Sapori di Catania, sita in Piazza Mazzini, da parte del legale del titolare del locale, Avvocato Giuseppe Lipera del Foro etneo, a seguito di ispezione da parte del NAS.
Il controllo e la relativa chiusura
Nei giorni scorsi, infatti, i militari hanno fatto ispezione nella trattoria e, secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso dai carabinieri di Catania, “hanno verificato un cattivo stato di conservazione degli alimenti, carenze nei requisiti igienico-sanitari e la non conformità delle procedure ‘HCCP’, che hanno determinato la conseguente elevazione di sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro, nonché è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni dell’esercizio commerciale per l’inosservanza dell’obbligo di indossare le mascherine protettive e della mancata predisposizione del protocollo anti-Covid“.
L’invito in Caserma e l’ispezione pochi giorni dopo
La vicenda ha i contorni poco chiari e sembra celarsi dietro un alone di mistero. Secondo l’istanza diffusa dall’Avvocato Lipera e il racconto del titolare del locale, quest’ultimo sarebbe stato “invitato in piena notte” (ore 00,38) a recarsi nella Stazione dei carabinieri di Piazza Dante, al solo fine di “procedere all’identificazione e alla dichiarazione di domicilio per fatti avvenuti nel pomeriggio” e che, secondo gli art. 349 e 161 c.p.p., sarebbero “atti che non hanno alcuna urgenza“.
Ma non è finita qui: alcuni giorni dopo, esattamente il 3 marzo, i carabinieri del NAS si sono recati proprio nel locale del titolare riscontrando le violazioni che vi abbiamo già elencato sopra.
La richiesta dell’Avvocato Lipera
Stando a quanto riportato nell’istanza di revoca diffusa dal legale del titolare della Trattoria, però, le violazioni contestate sarebbero inadeguate ed eccessive. Al momento dell’ispezione, infatti, all’interno del locale era presente il titolare insieme a un altro dipendente. “Non è stato rilevato quindi alcun assembramento – spiega l’Avvocato Lipera -, né una condotta che favorisse la violazione del distanziamento sociale“.
Eppure, spiega il legale, “i verbalizzanti hanno avuto l’ardire di contestare alle uniche due persone presenti all’interno di un locale non ancora aperto al pubblico, che vestivano la mascherina ‘non correttamente’ (e quindi avevano la mascherina addosso)“. Sembra ovvio, però, che in assenza di clienti, chi opera all’interno di un locale non abbia alcun obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza se gli stessi rispettano le condizioni di distanziamento sociale e assicurano l’igiene.
Sul punto, proprio l’Avvocato Lipera, fa riferimento all’allegato n. 9 del D.P.C.M. del 14/1/2021, il quale detta le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, partendo proprio dalle attività di ristorazione: “Il personale di servizio a contatto can i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo)“.
Dunque, i due soggetti, dato che non stavano servendo alcun cliente e il locale non era ancora aperto al pubblico, non avevano alcun obbligo di indossare la mascherina.
L’altra violazione che viene additata al titolare è la mancanza di un cartello esposto al di fuori che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. C’è da dire che però il proprietario della trattoria non ha alcun obbligo in merito all’esposizione di un cartello che ne descriva il numero di persone all’interno del proprio esercizio commerciale, dato che – secondo quanto spiega l’Avvocato Lipera nella sua istanza – “il numero di persone che può accedere al suo locale è pari al numero di posti a sedere“. “Il titolare, infatti, conformemente alle linee guida, ha disposto le sedute ai tavoli assicurando la distanza interpersonale di 1 metro tra i potenziali avventori e di cui ne abbiamo conferma dalla totale assenza di contestazioni“, prosegue il legale.
Alla fine della fiera, dunque… “i verbalizzanti non avrebbero dovuto sospendere l’attività per un motivo talmente di scarsa rilevanza e men che meno per ben 5 giorni, ossia la massima estensione del loro potere di provvedere d’urgenza. È errata anche l’ulteriore contestazione dell’assenza del registro delle presenze nel locale: invero, sempre secondo le linee guida, si stabilisce che ‘negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiando l’accesso tramite prenotazione, mantenendo l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni’ e pertanto sulle attività di ristorazione non vi è alcun obbligo di tenere alcun registro presenze o dati di clienti che non abbiano prenotato“, spiega l’Avvocato. Il titolare, dunque, 14 giorni prima l’ispezione, aveva ricevuto soltanto clienti senza prenotazione.
Per quanto spiegatovi sopra e per quanto stabilito dai DPCM, il difensore chiede la revoca della sanzione accessoria della chiusura della Trattoria Vecchi Sapori per cinque giorni.