Catania, il Tar si esprime su Villa Curia: volontari Le Aristogatte Onlus gli unici autorizzati a entrare nell’area

CATANIA – La terza sezione del Tar Sicilia si è pronunciata sul caso dei gatti di Villa Curia respingendo la richiesta di sospendere il provvedimento.

L’associazione Gli Altri aveva presentato ricorso contro la revoca, da parte del Comune di Catania, dell’incarico di volontariato per la mancata osservanza del regolamento di gestione Oasi felina comunale Parco Curia. Il ricorso era stato presentato dall’associazione Gli Altri in data 29 luglio del 2019. Il presidente Burzichelli aveva già respinto la domanda di misura cautelare monocratica con decreto del 31 luglio 2019.

In opposizione al ricorso presentato dall’associazione Gli Altri era intervenuta, in data 05/09/2019, l’associazione Le Aristogatte Onlus, rappresentata dagli avvocati Floriana Pisani e Margherita Mannino. Dopo un rinvio, richiesto da Gli Altri per controdedurre all’intervento ad opponendum de Le Aristogatte Onlus, la terza sezione del Tar Sicilia, presieduta da Daniele Burzichelli ha confermato la revoca di accesso all’area per i volontari dell’associazione Gli Altri. L’udienza di merito è stata trattata il 25/09/2019.

Secondo quanto riportato dai giudici amministrativi nel dispositivo N.00603/2019Reg.Prov.Cau. N. 01221/2019 Reg. Ric. “appare risolutiva la circostanza che, secondo quanto desumibile dalle norme sull’interpretazione dei contratti, in base ad un principio di buona fede (art.1366 c.c.) l’associazione ricorrente fosse tenuta a conservare i luoghi in condizioni igienico-sanitari ottimali. Ne consegue che il provvedimento di revoca, che costituisce un atto plurimotivato, risulta adeguatamente sostenuto almeno dal riferimento alla cattiva conservazione igienico-sanitaria dei luoghi (imputabile – almeno parzialmente – all’associazione ricorrente)”. Questo grazie agli avvocati de Le Aristogatte Onlus che hanno depositato un dossier comprovante il pessimo stato dei luoghi dal punto di vista igienico-sanitario.

Il Tar ha inoltre osservato che il Comune risulta competente e che la sua decisione amministrativa “non avrebbe potuto avere diverso contenuto, in ragione dell’inadempimento attribuibile all’associazione e alla circostanza che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari (incluse quelle desumibili in base ad un’interpretazione di buona fede del cosidetto “regolamento) avrebbe comportato l’allontanamento dell’associazione”.