Caso Filippo Raciti, nessun nuovo processo: respinta la richiesta di revisione

Caso Filippo Raciti, nessun nuovo processo: respinta la richiesta di revisione

CATANIA – Non ci sarà un nuovo processo per la morte di Filippo Raciti, l’ispettore di polizia deceduto il 2 febbraio 2007 negli scontri tra forze dell’ordine e ultras del Catania durante il derby con il Palermo allo stadio Angelo Massimino.

La Corte d’Appello di Messina, sezione minori penale, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera, legale di Antonino Speziale. Quest’ultimo era stato condannato a 8 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale, pena già interamente scontata.

Condannati due ultras per la morte dell’ispettore

Per lo stesso reato è stato condannato a 11 anni di reclusione Daniele Natale Micale, oggi 37enne, che ha anch’egli già scontato la sua pena.

Secondo l’accusa, i due avrebbero ferito Raciti lanciandogli contro un sottolavello in lamierino, causandogli una lesione letale al fegato. L’ispettore morì dopo il ricovero all’ospedale Garibaldi di Catania.

Il ricorso in Cassazione e la tesi del “fuoco amico”

L’avvocato Lipera ha presentato un ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Messina, portando come elemento a sostegno dell’istanza di revisione due interviste trasmesse da Le Iene il 12 e il 26 novembre 2020 su Italia 1.

Nei servizi, condotti dal giornalista Ismaele La Vardera, due testimoni – una donna di 47 anni e un uomo di 45 – hanno sostenuto la tesi del “fuoco amico”, secondo cui Raciti sarebbe stato colpito fatalmente da una Range Rover della polizia. Questa teoria, tuttavia, è stata già esaminata e smentita in tre gradi di giudizio.

Le motivazioni del rigetto: le prove

La Corte d’Appello di Messina ha stabilito che le prove nuove portate dalla difesa non sono sufficientemente solide per mettere in discussione la sentenza definitiva.

Secondo i giudici, “le prove nuove che si pongono in diretta contrapposizione con quelle fondanti la condanna devono essere dotate di particolare pregnanza dimostrativa, tale da scardinare il ragionamento posto a base del giudicato“. Tuttavia, prosegue la sentenza, “i fatti sopravvenuti (le due interviste) non sono immuni da profili di inaffidabilità e non hanno una pregnanza dimostrativa tale da modificare la decisione“.

La querela per diffamazione e l’assoluzione dei testimoni

I due testimoni intervistati da Le Iene erano stati querelati per diffamazione a mezzo stampa dall’allora capo della polizia Franco Gabrielli. Tuttavia, nel novembre 2022, il gup li ha assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”.

L’avvocato Lipera ha contestato nel ricorso in Cassazione il fatto che gli atti relativi a questa assoluzione non siano stati resi disponibili alla difesa di Speziale, ritenendolo un elemento non valutato adeguatamente dalla Corte d’Appello di Messina.