Agromafia e truffe ai danni dell’Inps. Quando l’indennità di disoccupazione diventa un business

Agromafia e truffe ai danni dell’Inps. Quando l’indennità di disoccupazione diventa un business

CATANIA – Fatta la regola, trovato l’inganno. Senza volersi abbassare troppo alla logica del luogo comune, il proverbio in questione ha trovato fino ad oggi solo poche smentite.

Il sistema previdenziale italiano, probabilmente (e nostro malgrado), ne è uno delle manifestazioni più lampanti.

Continue e ripetute truffe ai danni dell’Inps “affollano” le pagine dei quotidiani mentre molte altre (forse la maggior parte) rimangono anonime nei terreni e nelle campagne di mezza Italia.

In assenza di adeguati controlli, il sistema è (fin troppo) fallace e fa leva sulla possibilità di beneficiare della cosiddetta “indennità di disoccupazione agricola”, se in possesso di alcuni requisiti che, di fatto, spalancano le porte al contributo.

Data la specificità del lavoro agricolo dipendente, il legislatore italiano è stato più volte indotto a emanare e innovare la disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione.

Il punto di partenza è la legge 264/1949 che all’art. 32 estende l’assicurazione contro la disoccupazione anche “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze[…]; agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità, ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.

Segue la legge 334/1968 che ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 prevede l’equiparazione dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni ai giornalieri di campagna, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Seguiranno alcuni interventi integrativi fino al 1973, anno di emanazione della legge n. 457, con la quale viene istituito il cosiddetto “trattamento speciale” di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli con almeno 151 giornate di lavoro nell’anno.

Appena 5 anni più tardi la parabola normativa si arricchisce della legge 16 febbraio 1977 n. 37 che istituirà un ulteriore trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli con un numero annuo di giornate compreso fra 101 e 150,  per concludersi con la legge 223/1991 con la quale si dispone che, se la disoccupazione è stata provocata da eventi di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, ai lavoratori agricoli rimasti senza occupazione deve essere riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, un numero di giornate pari a quelle riconosciute nell’anno precedente, a condizione che i destinatari abbiano prestato nell’anno almeno 5 giornate di lavoro.

Insomma, il quadro normativo è ampio e articolato ma non è immune da distorsioni.

Nonostante il XV rapporto annuale Inps 2016 evidenzi “una serie di controlli on desk finalizzati non solo a contrastare ma anche a prevenire fenomeni elusivi della contribuzione e/o di vera e propria truffa” l’estensione del fenomeno, soprattutto al sud Italia, non consente quel controllo capillare necessario a sradicare una prassi consolidata da anni.

Vediamo come funziona.

Titolari di aziende compiacenti “vendono le giornate” (ingaggiano il lavoratore per il tempo necessario per il raggiungimento del numero di giornate che dà diritto al contributo) per poi licenziare il lavoratore che, a questo punto, può inoltrare richiesta all’Inps.

 Tabella 2

La tabella (Inps) evidenzia, oltre la grande vocazione agricola del sud Italia, l’altissima percentuale di operai agricoli con regolare ingaggio tra Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, dato quest’ultimo che cozza se confrontato con i dati relativi al lavoro sommerso che si registra tutt’ora soprattutto al Sud.

Secondo un’indagine Istat, infatti, “nel 2014 le unità di lavoro irregolari sono 3 milioni 667 mila, in prevalenza dipendenti (2 milioni 595 mila), in significativo aumento sull’anno precedente (rispettivamente +180 mila e +157 mila)” e la componente di valore aggiunto generata dall’impiego di lavoro irregolare nel settore domestico, nell’agricoltura, silvicoltura e pesca incide al 16,3%.

In ipotesi ancor più gravi (ne è un esempio l’operazione “Podere mafioso” egregiamente portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Catania qualche settimana fa) si assiste alla proliferazione di aziende fantasma, gestite dai clan mafiosi che controllano il territorio e che –  mediante l’assunzione e il successivo licenziamento di falsi braccianti agricoli – assicurano un cospicuo guadagno sulle indennità percepite dai loro “dipendenti” (circa il 50%). Se consideriamo che l’indennità di disoccupazione oscilla tra un minimo di 3.000 a un massimo di 7.000 euro annui per ciascun beneficiario, ben si comprende il volume d’affari messo in piedi dalla criminalità organizzata.

Intanto il 3 novembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 199/2016, più nota come legge contro il caporalato che ha previsto l’inasprimento delle sanzioni in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Secondo l’art. 1 “è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera […] sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

Mai sentito dire “fatta la regola, trovato l’inganno”?