CALTANISSETTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un Internet Point contro il comune di Caltanissetta, che aveva deciso per la chiusura dell’attività di raccolta scommesse non autorizzata e la sospensione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Accolto il ricorso per l’Internet Point di Caltanissetta
Il Comune aveva rilevato che i locali della società erano stati adibiti a sala da gioco con vincite in denaro senza le necessarie autorizzazioni, in violazione della normativa regionale. Nel ricorso, il ricorrente ha definito l’ordinanza “illegittima” sotto diversi aspetti, tra cui la violazione delle norme regionali che disciplinano la Scia e “l’eccesso di potere”.
Il provvedimento, inoltre, presentava delle carenze istruttorie e non chiariva il metodo di calcolo delle distanze dai luoghi sensibili, nella fattispecie una scuola elementare. Secondo il gestore dell’Internet point, l’attività oggetto della Scia sospesa “non è subordinata al rispetto della disciplina sul distanziometro; disciplina da osservare, invece, ai fini del rilascio della diversa autorizzazione del questore per l’attività di gioco d’azzardo”.
Tar Sicilia: “Comune avrebbe dovuto indicare le misure correttive”
Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso rilevando che il Comune di Caltanissetta avrebbe dovuto indicare le eventuali misure correttive al fine di poter conformare l’attività alle norme vigenti, invece di disporre la sospensione immediata.
Inoltre, il Collegio ha sottolineato che “un Internet Point non rientra tra le attività soggette al rispetto della disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili, prevista per le sale scommesse e gli spazi dedicati al gioco d’azzardo con vincite in denaro”.