Albergo diverso da quello prospettato in foto: arriva il risarcimento da “vacanza rovinata”

Albergo diverso da quello prospettato in foto: arriva il risarcimento da “vacanza rovinata”

Ci apprestiamo tra pochi giorni alla bella stagione e molti, chi più chi meno, hanno già prenotato o prenoteranno l’albergo o il resort ove trascorrere la vacanza tanto agognata: ma che succede se dopo aver acquistato un soggiorno vacanza in un hotel, scopri essere completamente diverso da quello che ti era stato rappresentato dal tour operator o per come si presentava nel dépliant pubblicitario dell’agenzia viaggi? La giurisprudenza di merito in tal caso è ormai consolidata nel ritenere l’agenzia viaggi (in qualità di venditore del pacchetto) e il tour operator (in qualità di organizzatore del pacchetto) gli unici responsabili tenuti a indennizzare il malcapitato viaggiatore.

In particolare, i nostri Giudici fissano ormai un principio tanto chiaro quanto pacifico: NEL CASO IN CUI L’INADEMPIMENTO O INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO NON SIA DI SCARSA IMPORTANZA, IL TURISTA PUÒ CHIEDERE, OLTRE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (E QUINDI ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE PER IL PESSIMO VIAGGIO), UN RISARCIMENTO DEL DANNO CORRELATO AL TEMPO DI VACANZA INUTILMENTE TRASCORSO ED ALL’IRRIPETIBILITÀ DELL’OCCASIONE PERDUTA. Insomma, si tratta del risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”. È quello che la giurisprudenza da anni ha qualificato come danno da vacanza rovinata: danno che, tuttavia, richiede una puntuale prova da parte del turista frustrato, il quale, a questo punto, dovrà utilizzare la macchina fotografica e la telecamera non più per immortalare i momenti più belli del suo soggiorno, bensì la situazione di fatiscenza dell’albergo, l’inadeguatezza dei servizi, l’inesistenza dell’aria condizionata o della “camera con vista” e, insomma, tutto ciò che è diverso da quanto invece era stato promesso dal tour operator.

Il gradevole svolgimento della vacanza si qualifica come un valore degno di tutela e, pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo. È del resto la Direttiva UE sui viaggi e la Corte di Giustizia di Lussemburgo che lo impongono: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del Foro di Catania