L’omicidio stradale

L’omicidio stradale

ITALIA – L’alta densità di traffico veicolare, la vetustà delle principali arterie di circolazione, la loro mancata manutenzione, le inidonee capacità psico-fisiche di coloro che i pongono alla guida di veicoli, hanno determinato un aumento esponenziale dei sinistri stradali. Ciò ha determinato il legislatore ad intervenire per porre un argine al sempre più dilagante numero di vittime (spesso del tutto incolpevoli, si pensi al pedone che attraversa sulle apposite strisce).

L’elevato numero di incidenti stradali in Italia ha determinato, anche, un non indifferente “costo sociale” (polizze RCA, cure mediche, etc…) che si ripercuote, ob torto collo, su tutta la comunità.

Il legislatore è intervenuto per inserire nel codice penale delle norme ad hoc, introducendo una nuova fattispecie di reato e inasprendo il regime sanzionatorio; l’obiettivo è stato quello di porre un freno alla cosiddetta “incidentalità”, nonché assicurare alla giustizia il colpevole, assicurando giustizia alle – incolpevoli – vittime.

Occorre fare una breve excursus circa l’elevato numero di sinistri stradali che si registrano anno per anno, con una particolarità legata alla situazione pandemica che ha influenzato l’andamento dell’incidentalità stradale e della mobilità anche nel 2021. Invero rispetto al 2020 gli incidenti e gli infortunati diminuiscono nei mesi di gennaio e febbraio e aumentano in misura consistente nel periodo marzo-giugno, per tornare a livelli molto vicini al periodo pre-pandemia nella seconda parte dell’anno.

Nel 2021 sono 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia (+20,0% rispetto all’anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 (-9,4% vittime, -15,2% feriti e -11,8% incidenti).

Le vittime entro le 24 ore sono 2.397 mentre si contano 478 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall’evento.

Le vittime aumentano tra tutti gli utenti della strada rispetto al 2020, fatta eccezione per gli occupanti di autocarri, e diminuiscono rispetto al 2019. Se ne contano 169 tra gli utenti su mezzi pesanti (+44,4% e +23,4% rispetto a 2020 e 2019), 695 tra i motociclisti (+18,6%; -0,4%), 471 tra i pedoni (+15,2%; -11,8%), 1.192 tra gli occupanti di autovetture (+17,1%; -15,5), 67 tra i ciclomotoristi (+13,6%; -23,9%). Per biciclette e monopattini elettrici si registrano 229 vittime (+30,1% rispetto al 2020 e –9,5% rispetto al 2019).

Con riferimento ai soli monopattini elettrici (conteggiati dal 2020), gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, registrati in tutte le province italiane, passano da 564 del 2020 a 2.101, i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 9, più un pedone deceduto. Tra i comportamenti errati alla guida i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,7% dei casi (78.477), valore stabile nel tempo.

A prescindere dalla pandemia i numeri dell’incidentalità e le loro conseguenze sono da “bollettino di guerra” e di fronte a ciò, come sopra accennato, il Legislatore è intervenuto approvando, nel corso della XVII legislatura, la legge 23 marzo 2016, n. 41, volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa.

Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016.

La citata legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

In particolare:

  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.

La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

È poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

È stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

La legge introduce poi nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell’omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis.

In particolare:

  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l’eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l’omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l’omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.

Come si può constatare da questi brevi cenni il Legislatore ha calcato la mano sotto il profilo sanzionatorio per far diminuire il tasso d’incidentalità e di mortalità sulle strade, ma ciò non è avvenuto, invero il freddo dato numerico ancora ci racconta di migliaia e migliaia di vittime per incidenti stradali.

Occorre un ulteriore sforzo del Legislatore che dovrà porre in essere delle serie e mirate campagne di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini le conseguenze giudiziarie e non dei loro “inadeguati” comportamenti alla guida; intervenendo a partire dai più giovani, magari, con dei progetti mirati da sviluppare nelle scuole, tramite sinergie fra le diverse istituzioni (Ministero Istruzione, Interno, Infrastrutture) con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’incidentalità sulle nostre strade.