Rottamazione quater: stralcio cartelle esattoriali, cosa si dovrà pagare e cosa no

Rottamazione quater: stralcio cartelle esattoriali, cosa si dovrà pagare e cosa no

ITALIA – Il nuovo Governo, a lavoro già da qualche settimana, si trova a dover lavorare a fondo su quella che da sempre è considerata come il provvedimento per eccellenza del nostro Esecutivo: ossia la legge finanziaria 2023.

L’argomento certamente più interessante, riguardante milioni di cittadini soggetti a esposizioni debitorie con Agenzia delle Entrate, è quello della rottamazione delle cartelle esattoriali.

La legge non è stata ancora definita e possibilmente verrà ancora modificata e rivista più volte, ma sul punto è già possibile individuare alcuni capisaldi che possono far intendere che, questa nuova rottamazione, sarà senza dubbio la più sostanziosa e conveniente per gli italiani.

QUALI CARTELLE VERRANNO STRALCIATE

L’indicazione è al momento solo provvisoria, ma dall’articolato proposto dal Governo, si evince che potranno essere rottamate le cartelle ossia, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Addirittura con possibilità di rottamazione del singolo debito indicato in cartella.

Rientreranno nella rottamazione anche gli accertamenti esecutivi nonché gli avvisi di addebito INPS, purché già affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione.

Nel dettaglio, si prevede l’integrale stralcio dei carichi fino a 1.000 euro (da calcolarsi sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ogni singolo debito tributario) affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale cancellazione dovrebbe avvenire in automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente.

Facendo un esempio pratico, se siamo debitori di un bollo auto per importo inferiore a 1.000 euro relativamente a cartelle pervenuteci tra il 2000 e il 2015, quelle cartelle saranno automaticamente stralciate e non saremo più tenuti a versare nulla.

LA ROTTAMAZIONE QUATER

La Legge di Bilancio 2023, come detto all’art. 46 prevede una nuova e più incisiva rottamazione delle cartelle esattoriali. Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ad il 30 giugno 2022.

Rimangono esclusi da tale definizione agevolata le classiche voci già conosciute nelle precedenti rottamazioni: in particolare, tra le altre, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

COSA SI DOVRÀ PAGARE E COSA NO

In breve, tutti i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 potranno essere estinti azzerando sanzioni ed interessi e cosi versando solo la quota relativa al capitale ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

ENTRO QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA E COME PAGARE

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023 con modalità telematiche che verranno rese note a breve.

Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato con due diverse modalità:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
  • in forma rateale in un massimo di 18 rate (in 5 anni).

Inoltre, il debitore non potrà con l’adesione alla rottamazione essere considerato inadempiente ed avrà la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.

CONCLUSIONI

Tale soluzione, al momento, sembra essere molto vantaggiosa per il debitore che intenda definire tutte le proprie pendenze con Agenzia delle Entrate. Bisognerà ovviamente prestare particolare attenzione alle eventuali modifiche che verranno introdotte nel percorso Parlamentare di approvazione della legge di bilancio.

Importante sarà inoltre valutare la possibilità per ciascun contribuente, di riuscire ad onorare puntualmente il pagamento delle rate cui intenderà sottoporsi, tenendo presente che il mancato o ritardato pagamento di una rata del rateizzo può comportare la totale decadenza dalla definizione con il ripristino di tutta la posizione debitoria originariamente prevista, al netto di quanto già versato.