Reddito di Cittadinanza: cosa rischia chi non rispetta le regole?

Reddito di Cittadinanza: cosa rischia chi non rispetta le regole?

ITALIA – Le profonde trasformazioni sociali, alimentate dalla globalizzazione dell’economia e dei mercati, dai processi demografici e migratori e, da ultimo, dalla generale crisi economica, ulteriormente aggravata dalla pandemia, hanno rivoluzionato, come è ben noto, le garanzie tradizionali del diritto del lavoro, inteso come parte costitutiva del diritto sociale.

Il reddito di cittadinanza dovrebbe contrastare fenomeni sociali come la povertà, l’alta disoccupazione, la precarietà e più in generale l’esclusione sociale, che caratterizzano sempre più la società contemporanea. Il reddito di cittadinanza introdotto nell’ordinamento welfaristico italiano è un “reddito minimo garantito” e, cioè, un sussidio non categoriale, non contributivo, selettivo e condizionato, che spetta solo a coloro che sono sprovvisti di mezzi a prescindere da altri criteri come l’età, l’eventuale inabilità o lo stato di disoccupazione, ed è legato a percorsi di accesso al mondo del lavoro.

Il cosiddetto “Reddito di cittadinanza” è dunque una misura introdotta nel 2019, attraverso la promulgazione della legge n. 4, con la finalità di contrastare la povertà e il rischio di esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione.

Il diritto alla sua erogazione, operata da Inps mediante “Carta RDC”, è subordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti specifici che, in particolare, attengono alle condizioni patrimoniali e reddittuali del potenziale percettore e del suo nucleo familiare.

Per tali motivi, questo è obbligato a comunicare se, in costanza di erogazione del sussidio, venga assunto come lavoratore dipendente o dia avvio ad un’attività di lavoro autonomo.

I predetti requisiti, tuttavia, devono permanere nel corso di tutto il periodo in cui si percepisce il beneficio (18 mesi con possibile rinnovo per altri 18). Nel caso mutino, cambia anche l’importo dell’assegno percepito o addirittura è prevista la cessazione del beneficio.

L’art. 7 del d.l. n. 4/2019 prevede innanzitutto, al primo comma, che, salvo che “il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Dalla disposizione in esame, si deduce che chiunque – trattandosi quindi di un reato comune – agisca allo scopo di conseguire il beneficio economico di cui all’art. 3 del d.l. n. 4 del 2019, è sanzionato con la pena da 2 a 6 anni di reclusione ove ponga in essere una di queste condotte illecite:

  • rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
  • omettere di fornire informazioni dovute.

È dunque evidente che, sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, essendo necessario che si agisca al fine di ottenere indebitamente il beneficio previsto per il reddito di cittadinanza, e quindi si sia consapevoli del fatto di non avere i requisiti di legge per poter usufruire di tale reddito.

Per contro, sotto il profilo oggettivo, la condotta si presenta a forma vincolata rilevando unicamente, tra le azioni commissive, il rilasciare dichiarazioni false – o in cui vengono dette cose non veritiere – il produrre documenti volti a tale scopo ovvero l’utilizzare siffatte dichiarazioni o documenti rilasciati da terzi e impiegati per questi scopi illeciti; mentre, tra quelle omissive, il non menzionare delle informazioni che, invece, colui che vuole conseguire il reddito di cittadinanza, è tenuto a dichiarare.

A sua volta il comma secondo dell’art. 7 di questo decreto legge contempla un ulteriore illecito penale essendo ivi previsto che l’“omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.

Questo illecito penale, pertanto, qualificabile come reato omissivo proprio, prevede la reclusione da 1 a 3 anni per chi viola la mancata osservanza di taluni degli obblighi previsti da questo decreto legge e, segnatamente:

  • non comunicare le variazioni reddituali patrimoniali, anche se derivanti dal lavoro cosiddetto in nero;
  • non fornire tutte quelle altre informazioni tenute ad essere comunicate o comunque rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio economico concesso con il conseguimento del reddito di cittadinanza.

Oltre alle sanzioni detentive sancite per questi illeciti penali, l’art. 7 del citato decreto legge ne prevede di ulteriori sempre afferenti la materia penale.

Ebbene, va prima di tutto osservato che il comma terzo dell’art. 7 del d.l. n. 4 prevede un ulteriore conseguenza in cui vanno incontro gli autori di questi reati disponendo che, alla “condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall’articolo 640-bis del codice penale (ossia il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” fermo restando che, da un lato, la “revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10”, dall’altro, il “beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

Dal canto suo, il successivo comma quarto dell’art. 7 sancisce che, “quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva” e, a “seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

Da ciò discende che la commissione di questi illeciti penali non solo comporta la revoca del beneficio economico concesso per effetto del riconoscimento del reddito di cittadinanza, ma anche la perdita dei benefici già indebitamente conseguiti e la loro restituzione.

A fronte di quanto esposto, è venuto quindi a configurarsi un meccanismo di controlli su coloro che percepiscono la misura integrativa al reddito; meccanismo questo piuttosto complesso che chiama in causa diversi attori quali, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Guardia di Finanza e le altre autorità di controllo.

In linea generale, le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Reddito di cittadinanza vengono effettuate dall’Inps cui la domanda è diretta; controllo che, insieme a quello della Guardia di Finanza, può avvenire ad opera dell’Inps anche a posteriori e a campione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge, invece, le attività di controllo successive alla concessione dell’assegno, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del sussidio.
I controlli, invece, dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare spettano al Comune di residenza indicato dal richiedente al momento di presentazione della domanda.

Concludendo il reddito di cittadinanza rappresenta certamente, per il nostro Paese, un primo grande esperimento volto ad unire un sussidio alla povertà, avente quindi una connotazione prettamente sociale, alle politiche del lavoro che rappresentano, nella loro sostanza, una risposta a cittadini considerati socialmente attivi e in grado di apportare ricchezza alla propria società tramite la loro capacità lavorativa; eppure, come era forse già prevedibile, inevitabili sono da considerare le azioni illecite di alcuni soggetti i quali, pur non vantando il diritto alla percezione di un reddito minimo garantito, tentano impudentemente di ottenerlo.

Appare dunque fondamentale ricordare al lettore che, anche le dichiarazioni false o mandaci, fornite od omesse dal richiedente il reddito di cittadinanza, possono condurre ad una non lieve condanna penale.