Bonus IMU imprese turistiche: cos’è, come funziona, come ottenerlo – la GUIDA completa

Bonus IMU imprese turistiche: cos’è, come funziona, come ottenerlo – la GUIDA completa

ITALIA – Pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta pari al 50% per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal Dl n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre al 28 febbraio 2023.

Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

Ecco la guida completa: a chi spetta il bonus imu imprese turistiche, come funziona e come richiederlo.

Chi può fruire del bonus Imu

I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate.

Inoltre, i contribuenti devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come fare per accedere all’agevolazione

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

Come funziona

Il bonus viene riconosciuto come credito di imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno successivo alla comunicazione positiva sul riconoscimento.

Ciò significa che, qualora non venga versata la seconda rata IMU, il bonus non potrà essere altrimenti sfruttato.

Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’importo “scontato” non potrà comunque superare i 700mila euro, limite per i crediti di imposta così elevato dal 2010 in forza dell’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le data da ricordare

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni.

Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, per esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.

Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

In cosa consiste il nuovo bonus

Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.