Alto tasso di disoccupazione nella regione in cui vive l’ex? Le spetta il mantenimento

Alto tasso di disoccupazione nella regione in cui vive l’ex? Le spetta il mantenimento

L’ex moglie vive in una regione ad alto tasso di disoccupazione? Secondo la Cassazione, se la stessa prova di non riuscire a trovare un impiego per questo motivo, ha diritto senza dubbio ad un assegno di mantenimento. La decisione è stata presa con ordinanza n. 18820/2022.

I fatti

Il Tribunale di Crotone, pronunciando la separazione tra i coniugi, revocava l’assegno di mantenimento che lo stesso Giudice aveva in un primo momento posto a carico del marito in favore dei figli e della moglie. Revocava, inoltre, l’assegnazione della casa coniugale alla donna in quanto le domande di addebito della separazione, avanzate da lei, venivano ritenute infondate dal Tribunale.

La donna proponeva, perciò, appello, che veniva accolto dalla Corte d’appello di… Il Giudice di seconde cure ripristina il contributo di mantenimento in favore della donna, stabilendo che non era stato dimostrato che la stessa lavorasse in nero, che convivesse con un nuovo compagno e che avesse capacità lavorativa. Al contrario, l’appellante non aveva mai lavorato, aveva 48 anni e non possedeva titoli di studio. Inoltre la condizione economica dell’ex marito era migliore.

Cassazione: alto tasso di disoccupazione nella regione in cui vive l’ex? Le spetta il mantenimento  

L’uomo impugna, dunque, la sentenza della Corte territoriale dinanzi agli Ermellini, ma invano. Questi, infatti, accolgono la tesi della donna con ordinanza n. 18820/2022.

La Suprema Corte afferma che “l’attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di un’attività lavorativa”.

Alla luce di ciò, la Corte determina il diritto della donna a ricevere l’assegno di mantenimento, nonché la misura di quest’ultimo, anche sulla base del fattore ambientale: disoccupazione e precariato, particolarmente diffusi nella regione di residenza della stessa.

In particolare, gli Ermellini parlano di “notoria situazione del mercato del lavoro, caratterizzata da una elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato negli impieghi”. E concludono nel senso che la donna ha dimostrato l’esistenza di “una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita”. Da qui il ripristino dell’obbligo, in capo all’ex marito, di versarle l’assegno di mantenimento.

Foto di repertorio