Vuoi pignorare lo stipendio del tuo debitore? Attenzione: dal 22 giugno servirà qualche altro adempimento in più

Vuoi pignorare lo stipendio del tuo debitore? Attenzione: dal 22 giugno servirà qualche altro adempimento in più

Cambiano, e non di poco, le regole in materia di esecuzione forzata.

A partire dal 22 giugno prossimo, in particolare, chi vorrà pignorare stipendi, altri crediti, conti correnti o altri beni mobili del proprio debitore dovrà osservare qualche regola in più a pena d’inefficacia del pignoramento.

Da quella data infatti sarà operativa la disposizione di cui all’art, 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 che ha previsto sostanziali modifiche all’art. 543 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi. È notorio che il pignoramento comporti un’aggressione di un patrimonio.

Quando si parla di pignoramento presso terzi, si aggrediscono crediti del debitore (ad es. il credito dello stipendio verso il datore di lavoro) o beni mobili (come le somme di denaro) detenuti da terzi (ad es. Istituti bancari, ecc.).

Le norme codicistiche fino alla modifica normativa realizzata dalla legge n. 206/2021 prevedevano determinate formalità, quali ad es., la notifica del pignoramento con indicazione di una data d’udienza di comparizione al debitore ed al terzo e l’iscrizione a ruolo (giudiziario) del procedimento.

Dal 22 giugno 2022 il creditore, oltre alle formalità già previste, dovrà provvedere anche a notificare al debitore e al terzo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, un altro atto.

Si tratta del cd. avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento con l’indicazione del numero di ruolo della procedura. Tale avviso, dopo la notifica a debitore e terzo, va depositato nel fascicolo dell’esecuzione.

L’inosservanza di tale regola è sanzionata dall’inefficacia del pignoramento e, se effettuato nei confronti di più terzi, nei confronti dei soli terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso.

Più esattamente recitano così i nuovi commi 5 e 6 dell’art. 543 c.p.c.

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Insomma, una normativa che aggrava i creditori di ulteriori formalità, il cui inadempimento può costare caro.