Augusta Turiaco morta dopo vaccino AstraZeneca, al via le indagini: “No a esonero di responsabilità”

Augusta Turiaco morta dopo vaccino AstraZeneca, al via le indagini: “No a esonero di responsabilità”

MESSINA – Il Giudice per le indagini preliminari di Messina ha disposto l’avvio di indagini per la morte della professoressa Augusta Turiaco, scomparsa il 30 marzo 2021 dopo essersi sottoposta a una dose del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus.

Nell’ordinanza, il giudice sottolinea che “il ricorso a procedure d’urgenza e di emergenza non può esonerare del tutto da ogni forma di responsabilità, anche solo in astratto“.

Non può cioè escludersi che una qualche negligenza, imprudenza o imperizia (esclusa ovviamente ogni possibile imputazione a titolo di dolo) sia stata commessa o venga commessa, per esempio violando le procedure e le norme cautelari da esse imposte o, più in generale, omettendo di rilevare criticità che avrebbero potuto e dovuto essere rilevate, in particolare, dal produttore del farmaco e comunicate agli utenti al fine della migliore prevenzione dei pur limitati effetti collaterali“.

Non può in alcun modo mettersi in discussione l’utilità e la necessità – prosegue il Gip – di una massiccia campagna di vaccinazione volta a fronteggiare la pandemia, peraltro ancora in atto. Solo il ricorso alla scienza e agli strumenti da questa offerti, tra i quali vi è certamente il vaccino, può permettere di arginare ed ha in verità arginato le migliaia di morti in Italia e nel mondo dovute proprio al diffondersi del virus ormai a tutti tristemente noto“.

In un contesto di tal fatta, che certo impone anche scelte emergenziali, non può non evidenziarsi – sottolinea il Gip – che a livello mondiale si è fatto ricorso a protocolli di urgenza e di emergenza per la sperimentazione e la commercializzazione di vaccini volti fronteggiare il diffondersi della pandemia“.

Il ricorso a procedure d’urgenza e di emergenza “non può esonerare del tutto da ogni forma di responsabilità, anche solo in astratto“. Deve essere determinato, ancora, “se l’evento che ha portato al decesso della vittima fosse ragionevolmente conoscibile e prevedibile dal produttore al momento in cui il farmaco è stato prodotto, immesso in circolazione e nel momento in cui lo stesso è stato somministrato alla vittima“.

Fonte foto: Facebook