Carmen Russo riceve ordinanza di sfratto dai locali della scuola di danza

Carmen Russo riceve ordinanza di sfratto dai locali della scuola di danza

PALERMO – La soubrette Carmen Russo, che col marito Enzo Paolo Turchi aveva aperto l’accademia di danza classica e moderna Energy Dance, in via Resuttana, ha ricevuto la sentenza di sfratto dalla sezione civile del tribunale monocratico della città.

L’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di ballo, rappresentata dall’avvocato Giampiero Saverino, aveva chiesto la risoluzione del contratto, stipulato nel 2014, per morosità.

Il tribunale ha condannato Carmen Russo (che per ora partecipa al Grande fratello Vip su Canale 5) all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore dell’immobiliare di 4.160,50. La celebre coppia non ha pagato l’affitto da marzo 2020 al marzo 2021 (tranne settembre 2020) perché l’accademia di danza era chiusa a causa della pandemia da COVID-19.

Carmen Russo, motivando con l’emergenza sanitaria si era opposta alla convalida dello sfratto. Il tribunale rileva che “la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine“. L’Immobil Sud che dovrebbe avere circa 30 mila euro per canoni d’affitto arretrati, ha richiesto il pagamento con un altro decreto ingiuntivo. Sulla causa che ha portato al mancato pagamento dell’affitto il Tribunale ritiene che “le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore“.

E ciò, neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita. “In secondo luogo – scrive il giudiceil Tribunale osserva che, nel caso d’impossibilità totale, il conduttore dovrebbe comunque restituire il bene e, nel caso di impossibilità parziale, egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone“.

Fonte foto ANSA