Separazione: nessun addebito al coniuge infedele se la crisi è anteriore ai tradimenti

Separazione: nessun addebito al coniuge infedele se la crisi è anteriore ai tradimenti

La separazione non va addebitata al coniuge fedifrago se la crisi di coppia non dipende dai tradimenti ma risale a molto tempo prima. Lo ribadisce la Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. 30496/2021.

La vicenda

In primo grado il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e riconosceva alla moglie un assegno di mantenimento di 400 euro mensili, commisurati al tenore di vita modesto goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. Questa ribadiva che l’infedeltà rappresenta un motivo di addebito della separazione solo laddove questa dipenda dai tradimenti del coniuge. Laddove, invece, la crisi di coppia risale all’inizio del matrimonio (come nel caso di specie), l’infedeltà non ha alcuna valenza e la separazione non può essere addebitata al traditore o alla traditrice.

Ricorso in Cassazione

La donna si rivolge a questo punto agli Ermellini, lamentando che:

  • il Giudice d’appello ha rigettato la sua richiesta di aumento del mantenimento nonostante fosse stato accertato il divario tra le situazioni economiche dei coniugi;
  • sussisteva la prova del pagamento, da parte della stessa, di un canone di locazione pari a 400 euro mensili; prova che il giudice di secondo grado aveva ritenuto, invece, non sussistente;
  • la Corte d’appello non ha valutato prove decisive sull’infedeltà del marito né ha ammesso le prove testimoniali in tal senso.

Decisione: ai fini dell’addebito l’infedeltà deve causare la crisi

Con ordinanza n. 30496/2021 gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso della donna.

Sul primo motivo: secondo la Cassazione, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi relativi alla determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Ossia: il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, la durata dello stesso e le condizioni economiche di entrambi. Sulla base di questi parametri, è equo l’importo di 400 euro mensili a titolo di mantenimento in favore dell’ex moglie.

Sul secondo motivo: la ricorrente non è riuscita a provare la spesa da lei sostenuta di 400 euro mensili a titolo di canone di locazione della propria abitazione. Ciò non consente l’accoglimento della richiesta di aumento del contributo di mantenimento in suo favore.

Sul terzo motivo: nel caso di specie non esiste alcun nesso tra l’infedeltà del marito e la crisi coniugale, che invece risale all’inizio del matrimonio a causa di una incompatibilità caratteriale dei coniugi. Pertanto al marito non può essere addebitata la separazione. L’addebito trova, infatti, giustificazione solo laddove sia causa della crisi anzidetta. Al contrario, i coniugi vivevano già da tempo in un contesto di convivenza meramente formale.

Immagine di repertorio