Referendum eutanasia, raccolte le firme necessarie e adesso quando si vota? I dettagli sull’iter

Referendum eutanasia, raccolte le firme necessarie e adesso quando si vota? I dettagli sull’iter

ITALIA – Sono passati oramai 5 giorni dalla fine della raccolta delle firme necessarie per il referendum sull’eutanasia e molti si chiedono quali saranno i prossimi passi e quando si voterà. Vediamo insieme, quindi, l’iter che i promotori del referendum dovranno seguire nei prossimi giorni e mesi.

Referendum – quesito e ragioni

Prima di analizzare quali sono i prossimi passi andiamo a vedere di cosa si tratta questa proposta di referendum. Iniziamo subito dal quesito referendario: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole ‘la reclusione da sei a quindici anni.’; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole ‘Si applicano’?”.

In breve, il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 Codice penale sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (articolo 575 del Codice penale).

Referendum – Iter

La prima fase è stata la raccolta firme: sono, infatti, necessarie almeno 500mila firme per poter ammettere il referendum. Tale quota è stata superata di molto e lo scorso 23 settembre gli organizzatori, oltre a far sapere che si era superato il milione di firmatari, ha comunicato che il Comitato Promotore del Referendum ha ufficialmente completato la certificazione della soglia minima richiesta da consegnare in Cassazione per poter indire il Referendum: sono infatti 513.540 le firme già corredate di “certificato di iscrizione nelle liste elettorali” e dunque pronte per il deposito.

La raccolta firma si è ufficialmente conclusa il 30 settembre e adesso l’iter pre referendum è molto lungo e non semplice.

Il prossimo step, infatti, è consegnare le firme alla Corte Costituzionale che dovrà verificarne la sua validità attraverso controlli incrociati. Al termine della verifica delle firme, poi, i giudici dovranno valutarne la sua ammissibilità. In generale l’inammissibilità è tassattiva, secondo l’articolo 75 Costituzione solo in casi di leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Secondo la Costituzione dunque solo in tre determinati casi i referendum abrogativi non sono ammissibili.

Se l’ammissibilità viene confermata dai togati, sarà convocata la scadenza del voto, che dovrebbe tenersi intorno alla primavera 2022.

Effetti depenalizzazzione

L’effetto più importante in termini di principi generali sarà l’inversione di rotta rispetto al principio di indisponibilità della vita oggi sancito dagli artt. 579 e 580 c.p. – spiegano gli organizzarori –. Infatti la Corte costituzionale con la sentenza 242/2019 ha aperto un varco alla disponibilità della vita umana dichiarando incostituzionale l’art. 580 c.p. Il principio di indisponibilità, di matrice codicistica, non è oggi compatibile con il principio personalista che ispira la nostra Costituzione.

Depenalizzare l’art. 579 codice penali significa ripristinare i principi e i valori costituzionali – prosegue l’associazione Luca Coscioni -. Inoltre l’abrogazione parziale di questo reato porrebbe fine ad una discriminazione oggi in atto che prevede che alcuni malati possano accedere alla morte volontaria perché le loro condizioni cliniche glielo permettono, mentre altri, le cui sofferenze sono equiparabili o paradossalmente peggiori, non possono in quanto hanno bisogno di un aiuto esterno.

Da un punto di vista pratico, abolire l’omicidio del consenziente significa che i giudici dovranno valutare, caso per caso, se la condotta posta in essere dall’autore costituisca un omicidio doloso, oppure ci siano le condizioni costituzionali per considerare la condotta lecita – concludono gli organizzatori -. Le condizioni in base alle quali una condotta possa considerarsi lecita sono state definite dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2019 nonché dalla legge 219/2017, a cui i giudici potranno ispirarsi e attingere ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi”.