Assegno unico per i figli, Draghi rimanda il via per il bonus: nuove DATE e DETTAGLI

Assegno unico per i figli, Draghi rimanda il via per il bonus: nuove DATE e DETTAGLI

ITALIA – Rinviato l’assegno unico per i figli in Italia: Mario Draghi ha annunciato che l’erogazione avverrà a gennaio 2022, per il momento rimangono gli assegni familiari e il bonus bebè.

Inizialmente previsto per il mese di luglio, il bonus sarebbe stato rinviato a seguito della pubblicazione di alcuni dati ISTAT secondo cui tale assegno, sebbene sia ancora in via di definizione, potrebbe penalizzare alcuni nuclei familiari. Secondo alcune previsioni, l’80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 euro per i figli tra i 18 e i 21 anni.

Con un ISEE sopra i 52mila euro l’assegno arriverebbe a 67 euro al mese per i figli minorenni e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni.

Alcune informazioni sull’assegno unico

Il beneficio viene riconosciuto dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio e consiste in una quota media mensile fino a 250 euro. L’importo varia in base all’ISEE.

Per ciò che concerne i figli disabili, l’assegno sarà proporzionato alla gravità della disabilità e sarà maggiorato, se si tratta di minorenne, rispetto a quello riconosciuto per gli altri figli. Il beneficio sarà corrisposto anche dopo il compimento del 21° anno di età, laddove il figlio risulti ancora a carico, ma senza maggiorazione.

Per poter beneficiare dell’assegno unico universale è necessario possedere determinati requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione europea o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito nel territorio italiano;
  • residenza e domicilio con i figli a carico nel territorio italiano e per tutta la durata del beneficio;
  • residenza in Italia per almeno due anni, anche se non in modo continuativo, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato purché della durata minima di 2 anni.

Immagine di repertorio