Gup di Milano: non sussiste un obbligo giuridico di dire la verità nell’autocertificazione

Gup di Milano: non sussiste un obbligo giuridico di dire la verità nell’autocertificazione

MILANO – Dichiarare il falso nell’autocertificazione non costituisce reato. È quanto stabilito dal Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, che ha assolto un giovane milanese accusato di aver asserito il falso nell’autodichiarazione con cui giustificava un suo spostamento in pieno lockdown.

La vicenda

Il 14 marzo 2020 un 24enne di Milano, fermato dai Carabinieri nei pressi della stazione Cadorna, dichiarava di essere di ritorno a casa dopo un turno in negozio. Circa una decina di giorni dopo gli agenti riuscivano a contattare il datore di lavoro del ragazzo e constatavano che lo stesso, nel giorno dello spostamento, in realtà non era di turno.

Comunicata la notizia di reato alla Procura di Milano, venivano avviate le indagini preliminari per falsa attestazione.

Il reato di falsa attestazione 

L’art. 495 del Codice Penale al primo comma dispone che “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni“.

Nei fatti, tuttavia, l’imputato avrebbe rischiato di pagare 2000 euro di multa in luogo della reclusione, come previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni da produrre durante l’emergenza Covid.

La decisione del Gup

Il Gup di Milano, con rito abbreviato accoglie la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

E’ evidente – spiega il Giudice – come non vi sia alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di dire la verità sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto.

Secondo il Gup, cioè, non solo manca una norma che preveda l’obbligo di dire la verità nell’autocertificazione prodotta durante l’emergenza Covid, ma è altresì incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”.

In altre parole, non ci si può trovare di fronte all’alternativa di riferire il falso per non subire conseguenze, ma poi essere comunque assoggettato a sanzione penale per falso ideologico del privato in atto pubblico, e l’alternativa di riferire il vero nella consapevolezza di essere poi sottoposto ad indagini per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Questa alternativa – spiega ancora il Gup – “contrasta con il diritto di difesa” della persona previsto dalla Costituzione.

Da qui l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.