Decreto Sostegni, ecco il modulo in Pdf e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto

Decreto Sostegni, ecco il modulo in Pdf e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto

ITALIA – Arriva il Decreto Sostegni con apposito provvedimento che reca la firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Si stabiliscono dei requisiti per accedere al nuovo contributo, il quale è rivolto alle imprese e partite Iva segnate duramente da questa pandemia da Coronavirus che non sembra voler allentare la presa.

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

Come e quando presentare la domanda

Diciamo innanzitutto le tempistiche: si può presentare la domanda dal 30 marzo fino al 28 maggio, inviando tutto all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici o mediante la piattaforma web del partner Sogei, che troverete nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.

Per l’accesso alla procedura, serviranno le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per la compilazione, sarà necessario scaricare il modulo (per il download, clicca qui – MODULO Decreto Sostegni), compilarlo e, dopo le opportune verifiche dell’Agenzia delle Entrate, verrà comunicato l’avvenuto mandato di pagamento in caso di esito positivo.

Requisiti per l’accesso

I requisiti per l’accesso sono:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

A chi spetta il contributo

Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato.

Inoltre, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Come si calcola il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Ecco come:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Viene comunque garantito un contributo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150mila euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la  deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Dove verrà erogato il contributo?

Il contributo sarà disponibile direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Per quel che riguarda la scelta di utilizzo del fondo perduto in compensazione l’Agenzia delle Entrate sul punto è chiara: “La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ‘Contributo a fondo perduto – Consultazione esito’. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta“.