Cassazione: l’ex moglie che lavora in nero non ha diritto all’assegno di divorzio

Cassazione: l’ex moglie che lavora in nero non ha diritto all’assegno di divorzio

L’assegno di divorzio non spetta all’ex moglie che lavora in nero. Non ha dubbi la Cassazione, Sesta Sezione Civile, che con ordinanza n. 5077/2021 ha rigettato il ricorso di una donna che chiedeva il ripristino dell’assegno di divorzio revocatole in sede d’Appello.

La vicenda

In primo grado il Tribunale di Lucca pronunciava con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e affidava il figlio minore, con sentenza definitiva, congiuntamente ai genitori. Stabiliva, altresì, a carico dell’ormai ex marito un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 500 euro mensili e un assegno di divorzio di 400 euro mensili in favore dell’ex moglie.

Ciononostante, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze la donna proponeva ricorso incidentale chiedendo un aumento dell’assegno anzidetto. Il Giudice, tuttavia, lo revocava sul presupposto che la stessa non ne avesse diritto in quanto lavoratrice in nero. Era, infatti, emerso dalle investigazioni difensive che la donna si fosse dimessa da uno studio commercialista nel 2010, ma che vi aveva continuato a lavorare in nero dal 2011 in poi.

Ricorso in Cassazione

La donna ricorre, dunque, in Cassazione, esponendo un solo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. 898/1970 (legge sul divorzio) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La stessa, cioè, si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto decisive – ai fini della revoca dell’assegno di divorzio – le risultanze delle investigazioni difensive che, secondo la ricorrente, non erano in realtà idonee a dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro, seppur in nero. Si lamenta, inoltre, del fatto che il Giudice di secondo grado abbia fondato la propria decisione sulle risultanze della c.t.u., che avrebbe omesso di considerare le certificazioni mediche depositate dalla ricorrente e comprovanti una patologia che non le permettesse di svolgere regolarmente un’attività lavorativa. 

Decisione: assegno di divorzio? Precluso all’ex che lavora in nero

La Cassazione, con ordinanza n. 5077/2021, rigetta il ricorso in quanto inammissibile

La donna, infatti, deduce apparentemente una violazione di legge, ma in realtà chiede una rivalutazione dei fatti, che è impossibile in sede di legittimità. Con il ricorso non possono essere messe in discussione le risultanze processuali e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, poiché la revisione di tali accertamenti è preclusa in sede di legittimità.

Per ciò che concerne la motivazione resa dalla Corte d’Appello, questa è assolutamente adeguata e completa. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha correttamente revocato l’assegno di divorzio alla ricorrente in quanto dalle investigazioni difensive è emerso che la stessa, seppur nel 2010 si fosse dimessa da uno studio commercialista, dal 2011 in poi vi ha continuato a lavorare in nero

Non solo. La Corte territoriale ha giustamente escluso, inoltre, che la ricorrente si trovi in condizioni di salute tali da precluderle di svolgere attività lavorativa, potendo la stessa tranquillamente camminare, guidare o andare in bicicletta. E circa l’omessa considerazione delle certificazioni mediche da parte del c.t.u., la ricorrente non indica in alcun modo né il contenuto delle stesse né la parte della relazione peritale in cui esse non sarebbero state prese in considerazione.

Infine, per ciò che riguarda il contributo alla formazione del patrimonio durante il matrimonio (elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento e della determinazione del quantum dell’assegno di divorzio), la ricorrente vi fa riferimento in via del tutto generica. Invero, solo la dimostrazione in concreto della sua sussistenza avrebbe potuto fondare il diritto della stessa all’assegno divorzile.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.