Riapertura degli stadi, Daspo e Covid-19: dove sono oggi gli Ultras?

Riapertura degli stadi, Daspo e Covid-19: dove sono oggi gli Ultras?

Lo sport senza spettatori è una tela bianca, è il blocco dello scrittore, una competizione svuotata del suo lato più passionale. Parlarne, quindi, diventa una questione di riflessione e, perché no, di sopravvivenza. I seggiolini vuoti, le ricostruzioni al PC di tifosi e striscioni rendono il tutto, se possibile, ancora più avulso. Per il ritorno alla normalità in pochi tentano di fare previsioni e l’unica speranza parrebbe la distribuzione efficace del vaccino anti Covid per l’anno corrente e il prossimo. Ciò lascerebbe pensare che tra non molto tempo possa esserci un ritorno graduale del pubblico alle manifestazione sportive, con le conseguenze annesse a quella valvola di sfoga che da sempre rappresenta LO STADIO.  

Il primo pensiero corre subito ai gruppi Ultras, spesso ingiustamente tacciati solo come dei violenti, con giudizi di solo disprezzo e con poca voglia di approfondire il fenomeno.

Parlare di ultras in Italia non è semplice. Inutile nascondersi, le violenze, l’anarchia, il vandalismo di cui sono stati a volte protagonisti nel corso della loro storia hanno contribuito alla costruzione di un immaginario in cui vengono rappresentati quasi esclusivamente come criminali mascherati da tifosi, una sorta di  teppisti privi di scrupoli, un cancro del calcio da estirpare a tutti i costi.

Ma questo fenomeno è nato alla fine degli anni ’60 sulla scia di lotte sociali, ed è divenuto a tutti gli effetti una sottocultura, con le sue storture e distorsioni, ma pur sempre un sostrato della società da indagare e cercare di capire.

Oltre alla repressione della violenza, bisognerebbe lavorare sulle ragioni sociali delle sue esplosive manifestazioni.

Tuttavia, proprio al fine di contrastare le “guerre da stadio” nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto più volte con una serie di provvedimenti, tra i quali il Daspo.

Il Daspo è un provvedimento che viene emanato dal questore competente a livello territoriale, con cui si vieta a persone ritenute pericolose di accedere a delle manifestazioni sportive. Per rendere questo provvedimento massimamente efficace, il Daspo può essere manifestato anche attraverso un obbligo, per le persone destinatarie, di recarsi presso un ufficio delle forze dell’ordine durante lo svolgimento della manifestazione sportiva in questione.

La funzione primaria del Daspo è quella di salvaguardare la sicurezza sociale di un grande numero di persone rinchiuse in uno spazio chiuso dove si tiene una manifestazione sportiva o nelle sue immediate vicinanze e/o zone limitrofe.

Il Daspo preventivo viene emesso dal Questore della provincia di riferimento, dopo una denuncia o una segnalazione di pericolosità per la sicurezza pubblica in carico ad un soggetto o a seguito di una condanna non definitiva.

Il Daspo penale è un provvedimento emesso dal giudice, dopo una condanna penale per reati commessi durante manifestazioni sportive: in questo caso il Daspo con fedina penale “sporca” può avere una durata che va dai 2 agli 8 anni.

Il Daspo quindi può essere emesso dagli organi competenti sia dopo una condanna penale sia dopo una denuncia. Altri aspetti importanti sono che il Daspo può essere rivolto anche a minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e si può applicare a manifestazioni sportive che si tengono all’estero.

Si è discusso in passato, su problemi di costituzionalità del Daspo, in ordine al fatto che alla base della sua emissione non debba esserci necessariamente una condanna penale, ma sia sufficiente una mera segnalazione.

Con la sentenza n. 512/2002 della Corte Costituzionale, è stato rilevato che la natura di misura di prevenzione del Daspo ne garantisce la conformità alla Costituzione.

Data la competenza del questore a emanare il Daspo, per lungo tempo è risultata controversa la competenza a modificare e/o revocare tale misura.

La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione che, con la pronuncia n. 24819/2016, sovvertendo un precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affidato il compito di provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica al G.I.P..

Si legge in tale pronuncia che “Per quanto la norma non specifichi quale autorità sia competente a provvedere in tema di revoca o modifica, la stessa deve esser individuata nell’autorità giudiziaria, allorquando il provvedimento del Questore – oltre al divieto di accesso – abbia ad oggetto l’obbligo di presentazione”.

Per la Corte, quindi, “competente a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2, L. n. 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di manifestazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo”.

In ultimo, il proscioglimento dai fatti-reato, dai quali è scaturito il Daspo, non determina automaticamente la decadenza del provvedimento. Invero, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive  non si basa sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, anche per effetto di intervento dell’autorità giudiziaria, se vengono meno o cambiano le condizioni che hanno giustificato la misura. Non rileva nemmeno la natura del proscioglimento nel caso di formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”.

La Suprema Corte di Cassazione, è intervenuta sul punto, chiarendo la quaestio, respingendo il ricorso di un gruppo di ultras dell’Atalanta, e confermando le condanne a due anni e sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’aver commesso il fatto in “gruppo” e con lancio di corpi contundenti, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato di una macchina della polizia. I fatti a cui si riferiscono le imputazioni sono quelli avvenuti nel 2016, quando degli hooligan bergamaschi, si erano preparati con passamontagna, spranghe e bombe carta, per assaltare in pieno centro uno dei pullman di tifosi dell’Inter che rientrava a Milano, dopo la partita.

Chiariti in punta di diritto alcuni aspetti legislativi in materia di sicurezza e sanzioni penali nell’ambito della manifestazioni sportive, l’auspicio di chi scrive è di poter ritornare presto negli stadi per godere delle emozioni che solo lo sport può regalare.

Avv. Alessandro Numini