I Legali di Messi contro ElMundo… e forse il Barca?

I Legali di Messi contro ElMundo… e forse il Barca?

Tra le notizie di maggiore scalpore nel mondo del calcio, la prima pagina del quotidiano spagnolo El Mundo, apre a diversi dibattiti e feroci discussioni; del resto il calcio è uno tra gli sport più passionali.

Così accade che il suddetto quotidiano sbatta in copertina Lionel Messi con le cifre del suo accordo con il Barcellona, firmato dall’argentino a giugno 2017 e in scadenza il 30 giugno prossimo. Il titolo lascia poco spazio all’interpretazione: “Il contratto faraonico di Messi che ROVINA il Barça“.

Il quotidiano, poi, entra nel dettaglio sulla portata delle cifre: 555.237.619 euro, 139 milioni a stagione, ai quali si aggiungono i 115 di bonus alla firma e altri 80 di bonus fedeltà.

Ovviamente, la divulgazione di tale notizia ha subito aperto scenari di contestazione e possibili azioni giudiziarie, per questo il Barcellona ha voluto subito chiarire la sua posizione in merito al faraonico contratto stipulato nel 2017 con Lionel Messi: Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano ElMundo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza. L’FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano ElMundo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione. L’FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare per ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con l’entità in cui si è formato sportivo, per diventare il miglior giocatore nella storia del calcio“.

Correttamente, i legali del sig. Messi staranno valutando modi e tempi per agire in ordine alla già citata violazione delle clausole di riservatezza, ma di cosa si tratta?

Un accordo di riservatezza è, innanzitutto, un patto tra due parti volto a tutelare la confidenzialità di specifiche informazioni. Si tratta di un impegno, da parte di chi stipula questo tipo di contratto, a non divulgare a terzi le informazioni scambiate con la controparte, nel caso di specie, per esempio, a non rendere note le cifre economiche dell’accordo.

L’accordo di riservatezza è conosciuto anche come accordo di non divulgazione e può essere stipulato da qualsiasi soggetto, che si tratti di privati o di aziende, così come di datori di lavoro e dipendenti al fine di tutelare quelle informazioni conosciute proprio in ragione del rapporto lavorativo stabilito. 

Il patto di riservatezza con il lavoratore è spesso un accordo unilaterale: il dipendente viene cioè vincolato al rispetto di tale patto in virtù del rapporto di lavoro in essere. Un accordo di riservatezza può essere unilaterale, quando una sola delle parti è tenuta al rispetto della clausola, o bilaterale, quando entrambi le parti sono obbligate a tenere fede al contratto.

Inoltre, l’accordo di riservatezza deve contenere chiaramente l’obiettivo del contratto, deve, quindi, essere ben definito il motivo del patto tra le parti affinché, una volta venuta a cessare la necessità della riservatezza, la clausola possa decadere in maniera naturale. 

Nella vicenda che vede coinvolto il calciatore argentino, la società nega ogni responsabilità sulla pubblicazione del documento ed ha già deciso di intraprendere azioni legali contro il quotidiano spagnolo, esprimendo, inoltre, il proprio sostegno al calciatore per il tentativo, malcelato, di screditare la sua immagine. 

A tal proposito, nel nostro ordinamento esiste, quale figura di reato, la diffamazione a mezzo stampa, punito dal terzo comma dell’art. 595 del codice penale come forma aggravata del reato di diffamazione.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa prevede che venga punito chiunque offenda la reputazione altrui attraverso il mezzo di comunicazione della stampa.

In linea generale, il reato di diffamazione si configura quando l’offesa nei confronti di un soggetto, il quale deve essere assente, sia espressa comunicando con due o più persone.

Per tale motivo, la diffamazione a mezzo stampa è ritenuta particolarmente lesiva, poiché tale mezzo di comunicazione permette, per sua natura, di raggiungere un elevato numero di persone ed è intrinsecamente fornito di una propria autorevolezza.

Inoltre, il soggetto punito per il reato di diffamazione a mezzo stampa è l’autore dell’articolo che contenga le espressioni diffamatorie.

Al riguardo, occorre precisare, che l’offesa alla reputazione può configurarsi anche quando l’espressione denigratoria sia contenuta soltanto nel titolo dell’articolo, in considerazione dell’immediatezza dell’impatto che questo ha sulla generalità dei lettori, quand’anche il corpo dell’articolo contenga specificazioni che ne mitighino la portata offensiva (Cass. Pen. sez. V, n. 6110/2019, Cass. Civ. sez. III, n. 12012/17).

Pertanto, la responsabilità risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, può configurarsi anche considerando in maniera autonoma il titolo di un articolo giornalistico rispetto al contenuto dello stesso. Occorre, quindi, valutare che effettivamente il titolo rechi un’affermazione compiuta, chiara, univoca e integralmente percepibile dal lettore anche senza approfondire la questione con la lettura dell’articolo.

Avv. Alessandro Numini

Fonte foto Imago/Image Sport