Emergenza Covid prorogata, slittano le scadenze anche per le auto – I DETTAGLI

Emergenza Covid prorogata, slittano le scadenze anche per le auto – I DETTAGLI

ITALIA – L’attuale situazione Covid e la conseguente proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 30 aprile hanno determinato degli slittamenti anche nelle scadenze riguardanti le auto. Diversi punti vengono attenzionati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Patenti di guida

  1. su tutto il territorio dellUE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
  2. ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
  3. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Carta di qualificazione del conducente

  1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
  2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia: -CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 29 luglio 2021; -con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione; con scadenza compresa nel periodo dall1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.

Attestazioni sanitarie

  1. Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del Codice della Strada ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive
    modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
  2. gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31
    gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
  3. i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del CdS per essere allegati a un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se
    emesso da una commissione medica locale) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
  4. i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del CdS, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario nelle commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021.

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Immagine di repertorio