Forte aumento delle tariffe idriche a Palermo. Dubbi su legittimità

Forte aumento delle tariffe idriche a Palermo. Dubbi su legittimità

PALERMO – Come è noto, il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942. Le sue norme sono anticipate da 31 articoli sulle “Disposizioni sulla legge in generale”, definite comunemente Preleggi. Su tale complesso normativo ha inciso molto la Costituzione della Repubblica entrata in vigore nel 1948. Ma alcuni suoi principi restano cardine etico inderogabile del nostro ordinamento. Tra essi l’irretroattività della legge. Per quanto questo principio non sia stato espressamente recepito dalla Costituzione, che vieta solo la retroattività delle norme penali incriminatrici, la sua violazione, che eventualmente incida su rapporti giuridici già sorti, pone questioni di ragionevolezza e di contraddittorietà che possono giungere dinanzi ad un giudizio di costituzionalità.

Un altro principio, posto tanto dalla Costituzione quanto dalle Preleggi, è quello della gerarchia delle fonti. Per esso la legge prevale sull’atto amministrativo. Appare ovvio che i criteri ispiratori della legislazione non possono essere superati da differenti orientamenti posti negli atti della Pubblica Amministrazione. Tutto quanto premesso si constata invece sempre di più una opposta prassi amministrativa, autenticamente offensiva tanto del buon senso, quanto dei cittadini, che considera costoro come bancomat cui ricorrere a consuntivo. Stabilito cioè il costo di un servizio, un’azienda pubblica che sbilancia nei costi, indipendentemente dall’origine e legittimità del suo deficit, e spesso senza porsi il problema di correggere le distorsioni, tenderà non solo ad aumentare la tariffa per il futuro, ma talora a decidere un aumento retroattivo del suo importo. Che ciò comporti un grave vulnus sui cittadini già colpiti da crisi ed impressionante disoccupazione giovanile, e che hanno già assolto faticosamente quanto richiesto precedentemente, non appare alla P.A. un problema.

Ma scendiamo nel dettaglio della vicenda. Il servizio idrico è gestito dall’Ato, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge n. 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del Presidente della Regione del 07/08/2001. Con delibera del 23 maggio 2014 il Commissario Straordinario Liquidatore dell’Autorità Territoriale Ottimale (Ato 1-Palermo), in applicazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ha approvato gli aumenti delle tariffe del Servizio idrico integrato, del 9 per cento a partire dal primo gennaio 2015. Ma anche di un altro 9 per cento a decorrere – per il passato – dal primo gennaio 2014. La comunicazione ai cittadini da parte dell’AMAP, Azienda Municipale del Comune che gestisce a Palermo il servizio idrico, e che deve recepirne le decisioni, è del 3 febbraio 2015.

In sintesi estrema: il costo dell’acqua è aumentato a Palermo del 18 per cento, e l’aumento decorre per metà già dallo scorso anno. Beffardamente all’interno di una proclamata politica generale di blocco di imposte e tasse. Mentre tutto ciò avviene, la Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015, pronunciandosi sul dlgs 175 del 2014 recante norme sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, ribadisce la differenza tra norme di natura procedimentale (per le quali è possibile la retroattività) e di natura sostanziale (per le quali è esclusa). L’aumento retroattivo del 9 per cento delle già alte tariffe idriche è forse procedimentale? Ovviamente questa nefasta consuetudine non si limita all’evento idrico ma è comune alla Pubblica Amministrazione Italiana, che considera suddito il cittadino. E segnalando lo scontato silenzio da parte dei pretesi difensori dei diritti della collettività, lasciamo ogni commento ai lettori.

Giovanni Paterna