Cassazione: decade dalla responsabilità genitoriale la madre che ostacola il rapporto padre-figlio

Cassazione: decade dalla responsabilità genitoriale la madre che ostacola il rapporto padre-figlio

Ostacolare il rapporto padre-figlio lede il diritto alla bigenitorialità del minore. Ciò comporta una decadenza dalla responsabilità genitoriale. È quanto stabilito dalla Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 28723 del 2020, con la quale ha accolto il ricorso di un padre che lamentava gli atteggiamenti ostruzionistici della madre.

La vicenda

Dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze un padre chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre del figlio minore in comune e l’allontanamento di quest’ultimo dall’abitazione materna. Ciò in quanto la stessa ostacolava i rapporti padre-figlio, generando una situazione di alienazione parentale (cd. PAS, Parental Alienation Syndrome).

Il Tribunale rigettava, tuttavia, le richieste, inducendo l’uomo ad impugnare tale decisione davanti alla Corte d’Appello. Ma anche in questa sede, l’uomo vedeva rigettate le sue domande. I Giudici stabilivano, inoltre, che gli incontri padre-figlio avvenissero una volta al mese sotto l’osservazione dei Servizi Sociali, alla luce di una CTU disposta per valutare la capacità genitoriale della madre e la possibilità di recuperare il rapporto padre figlio.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo propone dunque ricorso in Cassazione, esponendo ben sei motivi.

Tra questi va menzionato il terzo. In esso il ricorrente contesta la CTU espletata in quanto non ha preso in considerazione gli atteggiamenti ostruzionistici della madre, che esclude il padre dalla vita del figlio. La donna – lamenta il ricorrente – è dunque inadeguata ad educare il minore.

Va evidenziato anche il quarto motivo. Con esso si fa presente l’erroneità della decisione della Corte d’appello, che si è basata sull’incapacità del padre di relazionarsi con il figlio senza prendere in considerazione i comportamenti posti in essere dalla madre per allontanare la figura paterna dal figlio.

La decisione: ostacolare il rapporto padre-figlio è lesivo del diritto alla vita familiare e alla bigenitorialità

La Cassazione accoglie i due motivi sopra menzionati, dichiarando assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione perché rivaluti la vicenda alla luce del principio di bigenitorialità.

Gli Ermellini ribadiscono in primo luogo il diritto del bambino alla bigenitorialità, cioè ad avere un rapporto equilibrato e tendenzialmente paritetico con entrambi i genitori. Ricorda all’uopo la definizione fornita dalla sua stessa giurisprudenza, secondo cui consiste nella “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.

Rammenta, altresì, l’orientamento a livello europeo della Corte Edu. Questa, chiamata a pronunciarsi sul rispetto del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, ha riconosciuto ai Giudici nazionali ampia libertà in materia di affidamento dei figli minori, ma ha precisato che “è necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ossia quelle apportate al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”. Ciò al fine di “scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori”.

In altre parole, le misure che limitano il diritto alla vita familiare ed alla bigenitorialità, laddove ovviamente non siano giustificate nel caso di specie, violano l’art. 8 CEDU.

Inoltre – spiega la Cassazione – la Corte Edu pone l’accento sui tempi di attuazione delle misure necessarie a favorire il riavvicinamento tra padre e figlio. Far trascorrere troppo tempo, infatti, sarebbe pregiudizievole tanto nei confronti del genitore quanto nei confronti del minore. Ed anche in questo caso si configurerebbe una violazione dell’art. 8 CEDU per mancato rispetto del diritto alla vita familiare.

In conclusione, la Corte d’Appello ha preso una decisione senza osservare i principi della CEDU. Infatti, non ha spiegato perché ha escluso una frequentazione più assidua tra padre e figlio e ha errato nel non considerare gli atteggiamenti ostruzionistici della madre ai fini della decisione. Questi, infatti, rappresentano “una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità”.

Spetterà alla Corte d’Appello in diversa composizione rivalutare la vicenda e stabilire se far decadere la madre dalla responsabilità genitoriale o meno.

Immagine di repertorio