Il mobbing coniugale

Il mobbing coniugale

Il mobbing coniugale consiste in attacchi ed accuse, effettuate ripetutamente nei confronti del partner, per tentare di colpirlo nelle sue parti più deboli e quindi, di umiliarlo. Per riconoscere il mobbing dovranno essere presenti, tentativi di sminuire il ruolo del partner nell’ambito familiare, emarginazioni, continue provocazioni e prevaricazioni anche senza motivo, pressioni, affinchè il coniuge lasci il letto coniugale, o il tetto coniugale, o la gestione economica nelle mani del mobber. Ma sussiste mobbing anche in presenza di imposizioni, esclusioni, rifiuto al dialogo e disinteresse continuo nei confronti del partner in tutte le sfere della normale vita quotidiana, compresa la sfera della sessualità.

Come per gli altri tipi di mobbing, anche quello coniugale, specie se perpetuato per lunghi periodi, può portare a danni nella sfera psicofisica della persona, che possono sfociare in sindrome ansioso-depressiva o in un disturbo post-traumatico da stress, con i sintomi caratteristici di angoscia, senso di inefficacia, diminuzione dell’autostima, oltre ai disturbi fisici collegati. È essenziale tenere presente che questa violenza psicologica è punibile penalmente, anche denunziando i singoli reati che andranno poi a costituire la sanzione unitaria.

Nell’ambito del diritto di famiglia, nella maggior parte dei casi rinvenuti in giurisprudenza di merito e di legittimità, il mobbing viene descritto come un metodo subdolo messo in pratica dall’altro coniuge per indurre la vittima a deprimersi, facendole credere di essere una completa nullità o per indurla ad allontanarsi dalla casa familiare. Tali “attentati psicologici” non agiscono mai sul piano fisico come una violenza, una spinta, ma giorno dopo giorno, creano un processo di distruzione psicologica e affettiva.

Il “mobbing coniugale” si può così manifestare:

Apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di amici e conoscenti. Atteggiamenti di disistima e disinteresse. Provocazioni continue e sistematiche. Tentativi di sminuire il ruolo in famiglia. Coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari. Sottrazione di beni comuni. Mancato supporto alla vittima nel rapporto con gli altri familiari. Rifiuto al dialogo e disinteresse.

Si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”, consentendone così l’asilo nel diritto di famiglia, con una sentenza della Corte di Appello di Torino che ritenendolo quale causa di addebitabilità della separazione, ha individuato determinati comportamenti lesivi della dignità del coniuge e quindi, in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.

Nella predetta sentenza si può infatti leggere: “I comportamenti del marito erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, ferendo la moglie nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”.

La Corte di Appello ha ritenuto che tali condotte “violano il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi previsto dall’art. 3 Cost. che trova nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione” e conclude affermando che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”.

Quindi, per la prima volta, nella giurisprudenza italiana, il fenomeno del mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto del lavoro, per essere utilizzato nel delicatissimo ambito familiare quale elemento di addebitabilità della separazione, che può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei coniugi contrasta con i doveri nascenti dal matrimonio di cui agli artt. 143 e 145 c.c. (ossia: la mancanza di attività sessuale; l’offendere il decoro e l’onore del coniuge; il divieto di intrattenere rapporti extra familiari; la gelosia morbosa; l’ostacolare ogni attività di carattere religioso, culturale, politica, assistenziale ed altre ancora; il far mancare al coniuge più debole quanto necessario per il sostentamento o per una vita dignitosa).

Ma, la Corte Suprema di Cassazione ha più volte precisato che “…ai fini dell’addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa”.

Il mobbing coniugale non può solo essere considerato quale “semplice” motivo di addebbitabilità della separazione. È necessario, infatti, considerare, attesa la notevole carica lesiva delle aggressioni del mobber (dalla perdita della stima personale a quella genitoriale e professionale, dall’aggressione morale in ambito familiare a quella in ambito sociale), il risvolto della responsabilità civile anche nei rapporti coniugali e, di conseguenza, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 c.c. , subiti dalla vittima del mobbing familiare. Tale ultima norma, infatti, esprimendo il principio del risarcimento del danno da fatto illecito non pone alcuna forma di limitazione. Infatti, l’illeicità della condotta idonea per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. è estranea ai parametri dei doveri coniugali predisposti dagli artt. 143 e 145 del codice civile, ma può senz’altro essere applicata nell’ambito del diritto di famiglia, in presenza di mobbing, in quanto lo stesso deriva da comportamenti che ledono ingiustamente la personalità, la stima e le aspettative dell’altro coniuge.

Ma poi, la sentenza n. 13983 del 19 giugno 2014 della Cassazione ha segnato un importante arresto in materia di mobbing familiare. Secondo la Corte, infatti, la nozione di mobbing, nata come condotta del datore di lavoro “che si risolve in reiterati comportamenti ostili che assumono forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente” è idonea a fotografare quelle situazioni “patologiche” che si ravvisano in presenza di un dislivello tra antagonisti, dove la vittima cioè è in posizione “di costante inferiorità rispetto ad un’altra e ciò spiega perché è con riferimento ai rapporti di lavoro”.

In materia familiare, invece, tale nozione può essere utile solo in campo sociologico, e non in ambito giuridico poiché non scalfisce il principio che l’addebito della separazione richiede sempre la prova sia del compimento da parte del coniuge di atti contrari ai doveri del matrimonio, che del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli“.

Dunque, la Suprema Corte sancisce che l’uguaglianza tra coniugi esclude il mobbing. Ma, ciò non toglie che non può assolutamente considerarsi lecita e non può restare impunita la condotta di un coniuge che sfocia in emarginazione, prevaricazione e umiliazione ai danni dell’altro, e che indubbiamente incida anche sull’uguaglianza.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania