Cosa rischia il club di Lotito nella “faccenda dei tamponi”?

Cosa rischia il club di Lotito nella “faccenda dei tamponi”?

Rischia di avere conseguenze pesantissime per la Lazio la faccenda dei tamponi. I calciatori Leiva, Strakosha e Immobile dopo esser risultati positivi per il laboratorio Synlab dell’Uefa, il 26 ottobre prima di Bruges-Lazio, si sono successivamente sottoposti a controllo il 2 novembre prima di Zenit-Lazio. Immobile non giocò quelle due partite, ma nel mezzo la Lazio giocò contro  il Torino, perché il laboratorioFutura diagnostica” di Avellino, scelto da Lotito per il test in Italia e comunicato alla Lega di A, accertò che il centravanti era negativo. Lotito, non convinto, venerdì portava i suoi al Campus Biomedico a Roma, per effettuare ulteriori test, con l’intento di provare che l’Uefa si era sbagliata. Ma il Campus trovava i giocatori positivi al test rapido e al molecolare e informava le Asl di fermare i giocatori. 

Dopo il blitz delle forze dell’ordine nel centro sportivo della Lazio a Formello e nel laboratorio di “Futura Diagnostica” di Avellino, sono dunque partite le due indagini della procura federale e di quella irpina sul comportamento della Lazio e del centro specialistico che ha controllato i tamponi di Immobile e compagni. Il presidente Lotito, che ha sempre negato la violazione del protocollo e difeso la scelta del centro di Avellino giustificandolo come abilitato dalla FIGC, è dunque nel mirino degli inquirenti e dei suoi stessi colleghi: tra questi anche Urbano Cairo, che potrebbe chiedere la vittoria a tavolino (per la recente gara persa con i romani) in caso di violazioni accertate del protocollo.

L’articolo 8 delle norme emanate dal Consiglio Federale dell’8 giugno stabilisce che: “la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”.

La situazione della società di Lotito è molto delicata e in fase di studio, dal momento che non c’è ancora una giurisprudenza cui fare riferimento, né è possibile ricorre ad interpretazione analogica o prendere in esame altri casi per ipotizzare quale potrebbe essere l’eventuale epilogo. 

Oltre alla contestazione della violazione delle misure di cautela prevenzionistica dettate dal protocollo sanitario e dalla normativa di cui ai Dpcm, su Lotito incombono conseguenze di natura penale, in ordine alla violazione dell’art. 55 co.1 in relazione con l’art. 29  del DLgs. N. 81/2008: 

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: 

1.  Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. […]

La pena edittale, alternativa, è dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Il responsabile sanitario, invece, sempre ai sensi del DLgs 81/2008 rischia l’arresto fino a due mesi o  l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro.

Il club sul piano della giustizia sportiva, invece, potrebbe essere escluso dal campionato, penalizzato o retrocesso nelle serie inferiori. In sede di indagini sarà necessario, ovviamente, accertare l’elemento soggettivo del reato, se vi sono, quindi, profili di dolo o colpa nella condotta del presidente Lotito.

In questa sede precisiamo che l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà dell’azione od omissione e può assumere tre forme fondamentali: il dolo (secondo intenzione), la colpa (negligenza, imperizia o imprudenza) e la preterintenzione (oltre l’intenzione, ossia dolo misto a responsabilità obiettiva). Mentre il dolo prefigura la volontà nella realizzazione dell’evento naturale, la colpa consiste nella violazione delle regole di condotta; a riguardo, l’articolo 42 comma secondo del codice penale recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”

Spetterà alle Procure, pertanto, accertare la natura delle suddette condotte e se vi sono profili di colpevolezza.

Avvocato Alessandro Numini